Tenuità del fatto: la Cassazione chiude la porta a chi ha precedenti specifici
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11239/2024 offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha stabilito che la presenza di precedenti penali specifici e la genericità del ricorso sono ostacoli insormontabili per ottenere questo beneficio, anche quando l’offesa potrebbe apparire di modesta entità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Torino per aver violato le prescrizioni di una misura di prevenzione. L’imputato, attraverso la sua difesa, aveva richiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo la minima offensività della sua condotta. Tuttavia, la sua versione dei fatti era stata ritenuta inconsistente e smentita da diverse evidenze, tra cui le dichiarazioni di un familiare, quelle degli agenti operanti e le circostanze oggettive del rientro a casa della moglie.
La Decisione della Cassazione e la valutazione della tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non solo generico e manifestamente infondato, ma anche meramente ripetitivo di argomentazioni già correttamente respinte nel giudizio di merito. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di escludere la tenuità del fatto era pienamente giustificata e supportata da una motivazione corretta e completa.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra su due pilastri fondamentali.
Il primo riguarda l’inconsistenza della versione fornita dall’imputato, giudicata inattendibile alla luce delle prove raccolte. Questa mancanza di credibilità ha minato alla base la possibilità di valutare la condotta come lieve.
Il secondo, e più decisivo, pilastro è il profilo soggettivo del ricorrente. La Corte ha evidenziato la presenza di ‘numerosissimi precedenti’, tra cui due specifici per reati della stessa indole, ovvero altre violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione. Questo dato è stato considerato un indicatore di una tendenza a delinquere che è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità dell’offesa. La reiterazione di condotte simili dimostra una non occasionalità del comportamento illecito, un requisito essenziale per poter beneficiare della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva che include la personalità dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici, rappresenta un elemento fortemente ostativo all’applicazione del beneficio. Questa decisione serve da monito, sottolineando che l’istituto della tenuità del fatto non è un’esenzione generalizzata per reati minori, ma uno strumento da applicare con rigore solo in assenza di indicatori di una pericolosità sociale o di una propensione a violare la legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare efficacemente la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre di ottenere il beneficio della tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti, e in particolare di precedenti specifici per reati della stessa indole (in questo caso, violazioni di una misura di prevenzione), è un elemento decisivo che giustifica ampiamente l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo a fronte della corretta e completa motivazione resa in sentenza;
rilevato, infatti, che risulta ampiamente giustificata l’esclusione della tenuità del f in ragione della inconsistenza della versione resa dall’imputato, smentita sia nell’immediate da quanto dichiarato dal COGNOME NOME, dall’operante e dalla circostanza che la moglie er rientrata da sola nonché dalla durata dell’allontanamento, sia dei numerosissimi precedenti, cui due per reati della stessa indole, trattandosi di due violazioni delle prescrizioni della di prevenzione (pag.3-4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere-estensore
Il Pr
GLYPH
nte