Tenuità del Fatto e Stupefacenti: Quando Più Indizi Escludono il Beneficio
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in materia di stupefacenti. La Corte ha stabilito che il possesso di sostanze di diversa tipologia, unito alla presenza di strumenti come i bilancini di precisione, costituisce un quadro indiziario che osta al riconoscimento della minima offensività del reato.
Il Caso in Esame
Una persona veniva condannata in primo grado e in appello per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90). La difesa, non soddisfatta dalla decisione della Corte d’Appello di Palermo, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Secondo il ricorrente, gli elementi del caso avrebbero dovuto condurre a una valutazione di minima offensività della condotta, rendendo così la sanzione penale sproporzionata.
La Valutazione sulla Tenuità del Fatto da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre una censura già esaminata e correttamente respinta dalla Corte di merito.
La Corte d’Appello, infatti, aveva già tenuto conto degli elementi favorevoli all’imputata, tanto da aver riqualificato il reato nella fattispecie più lieve del comma 5 dell’art. 73. Tuttavia, aveva correttamente escluso che la condotta potesse essere considerata di ‘particolare tenuità’.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su una logica stringente. La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza d’appello era completa, coerente e priva di vizi logici. Il punto cruciale risiede negli elementi oggettivi riscontrati durante le indagini:
1. Diversità delle sostanze stupefacenti: Il fatto che all’imputata fosse stata sequestrata sostanza stupefacente di diversa tipologia è stato considerato un indice di maggiore pericolosità e non di una condotta occasionale e minima.
2. Possesso di bilancini di precisione: La presenza di strumenti per la pesatura è stata interpretata come un elemento che, unito alla varietà della droga, denota un’attività non del tutto estemporanea, ma organizzata, seppur in forma lieve.
Questi due fattori, valutati congiuntamente, non permettevano di ritenere l’offesa al bene giuridico protetto (la salute pubblica) così esigua da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha quindi ribadito che, sebbene il reato fosse stato qualificato come di ‘lieve entità’, non raggiungeva quel livello di minima offensività necessario per la non punibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato: per valutare la tenuità del fatto, il giudice deve considerare tutti gli indici della condotta. Nel contesto dei reati di droga, la quantità e la qualità della sostanza sono importanti, ma lo sono anche elementi ‘accessori’ come la disponibilità di strumenti per il confezionamento o la pesatura. La presenza di più tipologie di stupefacenti e di bilancini di precisione delinea un quadro fattuale che, secondo la Cassazione, è intrinsecamente incompatibile con la particolare tenuità dell’offesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva una questione già adeguatamente valutata e respinta dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente, risultando quindi manifestamente infondato.
Quali elementi specifici hanno impedito di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’?
Gli elementi decisivi sono stati il sequestro di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e il possesso di bilancini di precisione, considerati indici di un’offesa non sufficientemente esigua.
Qual è stata la conseguenza economica per la persona che ha presentato ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.9.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Termini Imerese in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bagheria il 2 aprile 2021.
Rilevato che il motivo, con cui COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente e comunque manifestamente infondato. La Corte di Appello ha osservato che gli elementi valorizzati dal ricorrente erano già stati presi in considerazione ai fini della riqualificazione del delitto nella fattispecie d cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e che il fatto che all’imputata fosse stata sequestrata sostanza stupefacente di diversa tipologia, oltre che bilancini di precisione non consentiva di ritenere l’offesa di particolare tenuità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente,