Tenuità del Fatto e Guida Senza Patente: Quando la Recidiva Esclude il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per la tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale riguardo al reato di guida senza patente, commesso con recidiva nel biennio. La Suprema Corte ha stabilito un principio netto: chi reitera questa condotta non può sperare di beneficiare di alcuna clemenza legata alla lieve entità del reato, poiché la recidiva stessa ne dimostra l’abitualità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte territoriale per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio, come previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato perché non fosse stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte sulla Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e ponendo fine alla questione. La decisione si basa su un’argomentazione giuridica tanto solida quanto lineare, che lega indissolubilmente la natura del reato contestato all’impossibilità di applicare il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la tenuità del fatto non può essere riconosciuta nel caso di guida senza patente con recidiva specifica. La motivazione principale risiede nella struttura stessa della norma incriminatrice. L’art. 116, comma 15, del Codice della Strada punisce penalmente la guida senza patente non al primo episodio (che costituisce un illecito amministrativo), ma solo quando la stessa violazione viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni.
Questo significa che l’elemento costitutivo del reato è proprio la ‘recidiva nel biennio’. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, richiamata nell’ordinanza, tale recidiva è una chiara manifestazione di ‘comportamento abituale’, una delle condizioni che l’art. 131-bis c.p. indica esplicitamente come ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
In altre parole, la stessa circostanza che trasforma la condotta da illecito amministrativo a reato penale (la ripetizione nel tempo) è quella che ne dimostra l’abitualità, rendendo inapplicabile il beneficio. La Corte ha inoltre sottolineato come la sentenza d’appello avesse già correttamente evidenziato la personalità negativa dell’imputato, caratterizzata da ‘protervia’ e ‘insofferenza al rispetto delle regole’, elementi che di per sé contrastano con una valutazione di lieve entità del comportamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica e giuridica. Stabilisce che per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, la via per ottenere la non punibilità per tenuità del fatto è preclusa in radice. La decisione non lascia spazio a interpretazioni discrezionali: la natura abituale della condotta, intrinseca alla fattispecie di reato, impedisce l’applicazione del beneficio. Questo pronunciamento serve da monito, chiarendo che la ripetuta violazione delle norme del Codice della Strada non sarà trattata con clemenza e che la perseveranza nell’illecito porta a conseguenze penali non mitigabili con istituti pensati per offese occasionali e di minima gravità.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di guida senza patente?
No, secondo la Corte di Cassazione non è applicabile. Il reato si configura solo in caso di recidiva nel biennio, e questa condizione dimostra un ‘comportamento abituale’, che è una causa di esclusione del beneficio della tenuità del fatto.
Perché la recidiva è così importante in questo caso?
La recidiva nel biennio è l’elemento che trasforma la guida senza patente da illecito amministrativo a reato penale. La Corte ha stabilito che questa stessa recidiva prova l’abitualità della condotta, impedendo di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Quali altri elementi ha considerato la Corte per negare il beneficio?
Oltre al principio giuridico sull’abitualità, la Corte ha confermato la validità della motivazione della sentenza d’appello, che aveva già rigettato la richiesta basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, caratterizzata dalla reiterazione della condotta, dalla protervia e dall’insofferenza al rispetto delle regole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, il V23 ug io , ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod. pen).
2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a prescindere dalle concrete modalità del fatto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 – 01).
Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata, alla pagina 6, enuncia in maniera adeguata le ragioni, eminentemente di fatto e relative alla negative personalità dell’imputato, caratterizzata dalla reiterazione della guida senza patente, denotanti la protervia dell’imputato e l’insofferenza al rispetto delle regole, che risultano ostative al riconoscimento della causa di non punbilità del fatto di lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.