Tenuità del Fatto Negata: Quando la Personalità dell’Imputato Diventa Decisiva
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per evitare la punizione di condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessa da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come la personalità dell’imputato e un giudizio di pericolosità sociale possano diventare elementi ostativi al riconoscimento di tale beneficio, anche a fronte di un reato astrattamente minore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata per un reato previsto dal cosiddetto Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). L’unica doglianza sollevata dinanzi alla Suprema Corte riguardava il mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che le caratteristiche dell’illecito commesso rientrassero pienamente nei presupposti per l’applicazione di tale causa di esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, la censura mossa dalla ricorrente era manifestamente infondata. La Suprema Corte ha confermato in toto la valutazione operata dalla Corte d’Appello, ritenendo che la decisione di negare il beneficio fosse stata ampiamente e congruamente motivata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto i giudici a escludere la particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato che la valutazione dei giudici di merito si era basata su due pilastri fondamentali:
1. La personalità negativa dell’imputata: La negazione del beneficio non è stata un’astratta valutazione, ma si è fondata su una dimostrazione documentale della personalità negativa della ricorrente. Questo elemento è stato ritenuto cruciale per valutare la condotta nel suo complesso.
2. La pericolosità sociale: A rafforzare tale valutazione, i giudici hanno richiamato la natura del reato commesso e, soprattutto, il giudizio di pericolosità sociale che aveva già portato all’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti della stessa persona. L’esistenza di una tale misura è stata vista come un indicatore inequivocabile dell’insussistenza delle condizioni per riconoscere la tenuità del fatto.
La Corte ha specificato che le argomentazioni della ricorrente erano inidonee a scalfire la logicità della motivazione impugnata, in quanto basate su “rilievi generici e, comunque, fattuali”, che non compete al giudice di legittimità riesaminare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un esame circoscritto alla sola condotta illecita, ma si estende a un’analisi complessiva della figura del reo. La personalità dell’imputato, la sua storia e la sua eventuale pericolosità sociale sono fattori determinanti che il giudice deve considerare.
In secondo luogo, emerge con chiarezza che un precedente giudizio di pericolosità sociale, che ha già giustificato l’adozione di misure di prevenzione, costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento della non punibilità per tenuità. Infine, la decisione conferma un principio cardine del processo in Cassazione: i ricorsi devono basarsi su vizi di legittimità e non possono limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si è considerati socialmente pericolosi?
No, secondo questa ordinanza, un giudizio di pericolosità sociale e una personalità negativa dell’imputato sono elementi che ostacolano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, portando a negare la causa di non punibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quali tipi di argomenti sono considerati inefficaci in un ricorso per Cassazione?
Argomentazioni basate su rilievi generici e fattuali, che non evidenziano un profilo di criticità o un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, sono considerate inidonee e portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10276 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a STRONGOLI il 16/03/1956
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata per il reato di cui all’art 75 d. Igs. n. 159 del 2011;
con l’unico motivo di ricorso la COGNOME lamenta il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce della negativa personalità dell’imputata, per come ampiamente e congruamente illustrata – con conseguente, documentale, dimostrazione dell’insussistenza delle condizioni per riconoscere l’invocata causa di non punibilità;
in tal senso sono stati richiamati anche la natura del reato commesso e il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente che ha determinato l’adozione della misura di prevenzione;
ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, la ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere b colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025