Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10276 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a STRONGOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata per il reato di cui all’art 75 d. Igs. n. 159 del 2011;
con l’unico motivo di ricorso la COGNOME lamenta il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce della negativa personalità dell’imputata, per come ampiamente e congruamente illustrata – con conseguente, documentale, dimostrazione dell’insussistenza delle condizioni per riconoscere l’invocata causa di non punibilità;
in tal senso sono stati richiamati anche la natura del reato commesso e il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente che ha determiNOME l’adozione della misura di prevenzione;
ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, la ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere b colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025