Tenuità del fatto: i limiti del ricorso dopo il concordato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della tenuità del fatto in relazione alle scelte processuali compiute nei gradi di merito. La questione centrale riguarda la possibilità di invocare la causa di non punibilità quando si è scelto di concordare la pena in appello o quando il giudice di merito ha già fornito una motivazione solida sull’entità dell’offesa.
Il caso e la disciplina della tenuità del fatto
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 131 bis cp. Nel primo caso, l’imputato aveva precedentemente optato per il cosiddetto concordato in appello, rinunciando contestualmente ai motivi riguardanti l’accertamento della responsabilità penale. Nel secondo caso, la difesa contestava il diniego del beneficio nonostante la ritenuta gravità della condotta da parte dei giudici di merito.
Il rapporto tra concordato e benefici di legge
Il concordato sui motivi di appello rappresenta uno strumento di deflazione processuale. Quando un imputato rinuncia ai motivi sulla responsabilità per ottenere una riduzione della pena, limita drasticamente lo spazio di manovra per contestazioni successive. La tenuità del fatto non può essere invocata se i presupposti per la sua applicazione contrastano con la rinuncia ai motivi operata in sede di accordo sulla pena.
La valutazione della gravità dell’offesa
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Suprema Corte ha ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa spetta al giudice di merito. Se tale valutazione è sorretta da una motivazione logica, coerente e basata su dati oggettivi della condotta, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri giuridici distinti. In primo luogo, ha rilevato che il ricorso volto a contestare la mancata verifica dei presupposti per l’art. 129 cpp o l’art. 131 bis cp è inammissibile se interviene dopo una rinuncia ai motivi sulla responsabilità resa ai sensi dell’art. 599 bis cpp. Tale rinuncia rende definitivo l’accertamento del fatto e della colpevolezza, rendendo incompatibile la successiva richiesta di non punibilità per esiguità del danno. In secondo luogo, i giudici hanno chiarito che la motivazione del provvedimento impugnato era esente da vizi, avendo dato conto in modo puntuale della non tenuità dell’offesa alla luce del comportamento oggettivo tenuto dal reo. La valutazione del merito, se non illogica, è insindacabile.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Questo comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche per i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 616 cpp, la Corte ha condannato i soggetti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva consapevole: la scelta di riti alternativi o concordati preclude strade impugnatorie che richiederebbero un riesame della responsabilità o della gravità del fatto.
Si può chiedere la tenuità del fatto dopo aver concordato la pena?
No, se il concordato in appello ha comportato la rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale, il ricorso per la tenuità del fatto è considerato inammissibile.
La Cassazione può annullare il diniego della tenuità del fatto?
Solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente o manifestamente illogica; in caso di motivazione sufficiente, la valutazione non è sindacabile.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40913 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sente in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso prospettato nell’interesse di COGNOME è inammissibile perché mira contrastare, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la mancata verifica presupposti legittimanti una decisione ai sensi dell’ad 129 cpp o l’applicazione del disposto cui all’ad. 131 bis cp malgrado la rinunzia ai motivi sulla responsabilità resa concordando la pen in appello ai sensi dell’ad 599 bis cpp;
ritenuto che il ricorso di COGNOME è inammissibile perchè contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad. 131 bis cp quando di contro la sentenza impugnata s punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ne dare conto della ritenuta no tenuità della offesa alla luce del portato oggettivo della condotta, così da porre la rel valutazione al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.