Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego deli’invocata causa di non punibilità con la natura e l’entità dei danni alla persona riportati dal motociclista COGNOME, ritenuti tali da escludere una qualificazione della condotta come tenue. Si evidenzia sul punto in sentenza che le fotografie in atti evidenziano escoriazioni lungo l’intero addome e agli arti inferiori della vittima, ferite, fortunatamente rivelatesi superficiali, ma che comunque hanno richiesto l’intervento del personale sanitario e due settimane alfine della completa guarigione.
La condotta storica dell’odierna imputata – ricordano i giudici del gravame del merito – ha causato al motociclista coinvolto suo malgrado nel sinistro ferite certamente di non lieve entità su varie parti del corpo, visibili da quanti sono giunti in soccorso dello COGNOME e hanno conseguentemente allertato i soccorsi.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tu gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
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pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024