Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LANZO TORINESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
arzia le riforma a no i punibile 186, commi 1 pellc proposto dall’imputataha elimiNOME la statuiziomne relativa all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e hE disposto trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di con petenza. 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in della sentenza del 27/3/2023 con cui NOME COGNOME era stata dichiara ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all’art e 2 lett. c) cod. strada commesso in Noie Torino il 20/6/2019, sull’a l
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso Itale pronuncia claducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art 51 cod. pen., che avrebbe dovuto comportarne l’assoluzione, legge per avere il giudice di appello trasmesso gli atti al Prefetto e vic Ilazione di i Torino per le determinazioni di propria competenza sulla sanzione amministrativ 3 dell 3 sospensione della patente di guida.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla lagge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della d gnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritt i: ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201 ecisi: ne impugius tificanti il mpulliNOME (sul 6 n. 8700 del 7, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
La Corte di appello, infatti, ha ragionevolmente escluso la sussist: nza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., sulla base del fatto che l’invito degli ope ratori di p.g. di recarsi nel luogo dove si sarebbe consumato odici estorsivo non può considerarsi un ordine dell’autorità: !a stessa :mputata alivreb 3e potuto evidenziare agli operanti lo stato di agitazione in cui versava, il fatto di aver consumato alcolici e farsi accompagnare dagli operanti stessi.
Le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso sono infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. NOME: sta mente ontri:sto con il
Va premesso, infatti, che Le Sezioni Unite di quesl:a Corte si sono espresse sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministra :iva ccessoria della sospensione della patente di guida, in caso di rico -oscimento dellE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni ,E ccessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta ai Prefetto e non l Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 – 01, così massi nata: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, per p a rticola re dell ,: sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”). Nella motivazione di tale pronuncia, si legge: “In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonon – la ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, n – a ha impronta per così dire residuale: è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale ap Aicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punbile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di con;COGNOME“.
In conformità a tale orientamento giurisprudenziale, la Corte di app , E llo, posto che già in primo grado era stata riconosciuta la causa li non punibilità :)er particolare tenuità del fatto, ha correttamente elimiNOME le statuizioni de sulla sanzione amministrativa accessoria e, di conseguenza, ha d prin io giudice spo:E I:o la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per la corlinpetE nza sulla commiNOMEria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 Cod. roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ii:ammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 aei 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento Iella sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore mende. della cassa :ielle am-
Così deciso il 3/10/2024