Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51480 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 febbraio 2020 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME per i delitti di falso ideologico in atto pubblico (capo a) e di violata consegna (capo c) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna.
Al COGNOME è stato contestato di avere, in qualità di maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio presso la Stazione di San Pietro Vernotico, violato la consegna ricevuta, omettendo di eseguire i controlli in ordine al rispetto da parte di due soggetti sottoposti agli arresti domiciliari delle prescrizioni inerenti all misura loro applicata (capo c) e di avere poi falsamente attestato falsamente nel resoconto dell’ordine di servizio di avere eseguito il controllo dei predetti soggetti (capo a).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
2.1. Il ricorrente sostiene di avere effettuato i controlli nei confronti dei due soggetti ristretti agli arresti domiciliari, per averli visti aprire il portone delle abitazioni mentre uno accoglieva in casa la madre convivente e l’altro salutava la moglie che se ne allontanava; i controlli erano stati effettuati all’insaputa del collega COGNOME, anch’egli comandato insieme a lui, e dei soggetti sopra indicati, senza effettuare alcuna sosta presso le loro abitazioni.
Pertanto, non sussisterebbe il reato di falso ideologico, essendo i controlli stati realmente effettuati e non essendo prescritte da alcuna norma le modalità da seguire per l’effettuazione dei controlli.
La circostanza che i controlli dei due soggetti agli arresti domiciliari non risultassero dai filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze delle loro abitazioni era stata spiegata dall’imputato osservando che egli, nell’avvistare i due arrestati da lontano, aveva percorso strade non coperte da detti impianti, ma nessun accertamento era stato in proposito espletato per verificare la veridicità di quanto da lui dichiarato.
In ogni caso non sussisteva il dolo, poiché egli non aveva agito al fine di attestare il falso, ritenendo che i controlli effettuati con le modalità sopra descritte fossero validi e regolari.
Il collega COGNOME era imputato di gravi reati, cosicché le sue dichiarazioni accusatorie dovevano ritenersi inattendibili; sull’attendibilità del testimone la Corte di merito non aveva motivato.
2.2. Quanto al reato di violata consegna contestato al capo c), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato dedotto che le prescrizioni imposte con la consegna erano di carattere generico e non di dettaglio, cosicché egli, transitando con la sua vettura nei pressi delle abitazioni dei due soggetti agli arresti domiciliari e osservandoli, mentre aprivano o chiudevano le porte delle loro abitazioni rimanendo al loro interno,
aveva rispettato la consegna, che non stabiliva le modalità esecutive del controllo.
2.3. Il ricorrente si duole anche della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in ordine all’affermazione di penale responsabilità.
La Corte di appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse effettuato alcun controllo dei due soggetti ristretti agli arresti domiciliari ed è pervenuta a tale conclusione sulla base di una serie di indizi; in primis, la inverosimiglianza della ricostruzione fattuale sostenuta dal ricorrente, secondo la quale egli, passando con l’automobile nei pressi delle loro abitazioni, li avrebbe visti entrambi aprire e chiudere la porta di casa, mentre nella loro dimora entravano o uscivano altre persone e, poi, la circostanza che il collega COGNOME, che avrebbe dovuto eseguire il controllo assieme a lui, ha riferito che nessun controllo era stato effettuato.
Il ricorrente ha sostenuto che lo COGNOME sarebbe inattendibile e si duole dell’omessa motivazione sul punto, ma lo stesso COGNOME asserisce che lo COGNOME neppure si sarebbe accorto dell’avvenuto controllo, in quanto effettuato con le modalità sopra descritte e da lontano, senza arrestare la marcia del veicolo, cosicché la dichiarazione dello COGNOME – e quindi la attendibilità di quest’ultimo -non può assumere rilievo decisivo.
In terzo luogo, la Corte di appello ha evidenziato che nel resoconto dell’ordine di servizio si afferma che i due controlli vengono descritti in modo diverso da quello poi sostenuto in giudizio dal COGNOME; nel resoconto si attesta che i due soggetti erano soli in casa al momento del controllo, mentre in giudizio l’imputato ha sostenuto che essi erano assieme ad altre persone, il che dimostrerebbe che la versione fornita dall’imputato per giustificare le proprie omissioni non è veritiera, ma è stata costruita a posteriori.
Anche laddove risultasse che il tratto di strada che il COGNOME riferisce di avere percorso nell’atto di effettuare da lontano i controlli non fosse coperto dalle telecamere, tale circostanza, del tutto neutra, non sarebbe logicamente in grado di contrastare la ratio decidendi sopra descritta.
Sulla base degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione e sopra descritti, emerge la inconsistenza della doglianza del ricorrente di carenza di motivazione in relazione al capo c).
Il COGNOME è stato condannato non per avere effettuato i controlli con modalità atipiche, ma per avere del tutto omesso i controlli, cosicché non assume
rilievo la circostanza, posta dal ricorrente a base della sua doglianza, che la consegna fosse generica e non stabilisse le modalità di esecuzione dei controlli.
Il ricorso è invece fondato laddove il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, COGNOME Mento, Rv. 284606).
Nella stessa sentenza impugnata si dà atto che il difensore del ricorrente, nel rassegnare le conclusioni per il giudizio di appello, ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione.
Non rileva che l’imputato non abbia formulato detta istanza nell’atto di appello.
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata anche di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, relativa a fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).
Neppure può sostenersi che la Corte di appello abbia implicitamente motivato sul punto.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Nel caso di specie, la Corte di appello afferma che i fatti non appaiono di particolare gravità e proprio in virtù del carattere occasionale degli illeci l’imputato è peraltro incensurato e la pena inflitta corrisponde, quanto al delitto di falso, al minimo edittale ridotto di un terzo per le attenuanti generiche, mentre l’aumento di pena per l’altro reato è anch’esso molto contenuto; la pena finale è pari a mesi undici di reclusione, poi ridotta a mesi sette e giorni dieci di reclusione per la scelta del rito abbreviato. All’imputato, già con la sentenza di primo grado, sono stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della condanna.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. La decisione impone una valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/11/2023.