Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VINCI il 29/05/1975
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pro-
nunciata dal Tribunale di Modena in data 24 luglio 2023 in ordine al reato di gui in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
In data 27 febbraio 2025, è pervenuta, istanza di trattazione orale da pa del difensore, avv. NOME COGNOME che deve essere disattesa trattandosi di pr
dimento ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Nullità della sentenza per violazione degl
artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riguardo ex
mancata applicazione della causa di non punibilità
art. 131-bis cod. pen.; nullità
della sentenza per erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. così come m dificato per effetto della riforma Cartabia) non sono consentiti in sede di le
mità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va gliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e non scanditi da sp
critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pp. 2-4 sent. app
Considerato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della pu bilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., i sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui 133, comma primo, cod. pen., sicché la valutazione rientra nei poteri discrezion del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della vazione postavi a sostegno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
DEPOSITATA
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