Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22102 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 31/03/1988
avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso; rigetto nel resto.
TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione un coltello della complessiva lunghezza di 20,5 cm. di cui 9 cm. di lama, in Centola, il 05/04/2021 – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo per il possesso di strumento atto ad offendere da parte dell’imputato.
Il Tribunale, nel limitarsi ad affermare che l’imputato non aveva addotto alcun motivo sul possesso, omette di prendere in considerazione le ragioni addotte dalla Difesa a giustificazione, come emerso nel corso del giudizio dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen., invocata in sede di conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di merito.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo il primo motivo infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, dovendosi respingere nel resto.
Il primo motivo è infondato e dev’essere disatteso.
Il Tribunale ha ritenuto integrato l’elemento psicologico del reato in contestazione, osservando come alcun giustificato motivo al pacifico possesso del coltello fosse stato addotto dall’imputato nell’immediatezza, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla questa Corte di legittimità per cui il “giustificato motivo” rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso
nell’immediatezza, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di un’immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza (cfr. Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).
Nel caso di specie, dalla stessa articolazione del ricorso, risulta che il motivo giustificativo del possesso del coltello, fu addotto non già dall’imputato, tantomeno nell’immediatezza dei fatti, bensì dalla Difesa stessa, ed emerse nel corso del giudizio dibattimentale.
3. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Dall’esame della sentenza impugnata risulta che il difensore aveva chiesto, nel formulare le proprie conclusioni, l’applicazione della speciale esimente di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Tale richiesta imponeva una decisione da parte del Tribunale, trattandosi di uno specifico punto affrontato dall’imputato.
Nella sentenza impugnata si è invero verificata una mancanza anche grafica di motivazione: il Tribunale non ha concesso l’invocata esimente, ma non ha motivato in alcun modo la sua decisione, né è possibile, dal complesso della motivazione, dedurre che l’abbia valutata implicitamente non concedibile.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Vallo della Lucania, affinché, libero nell’esito, rinnovi il giudizio limitatamente all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
È infine da ricordare che, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, quale quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis c.p., con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Vallo della Lucania. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 01/04/2025