Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata 11 18 maggio 2023 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Torre COGNOME che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME per più episodi di furto aggravato.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, all’epoca dei fatti dipendente della “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe venduto sottocosto e “in nero” alcuni beni dell’azienda presso la quale lavorava a tale COGNOME NOME, rappresentando a quest’ultimo, contrariamente al vero, che si trattava di merce che lui riceveva attraverso la “RAGIONE_SOCIALE” e che aveva il potere di rivendere.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Rappresenta che: la difesa, durante il processo di primo grado, non aveva chiesto di applicare l’art. 131-bis cod. pen., poiché, all’epoca, l’applicazione di tal norma era preclusa dai limiti edittali previsti per la fattispecie contestata; l sopravvenuta riforma della norma, realizzata con il d.lgs. n. 150 del 2022, aveva esteso la possibilità di applicare l’istituto in questione anche in relazione all fattispecie contestata; la difesa, pertanto, nel corso del giudizio d’appello, all’udienza del 18 maggio 2023, aveva chiesto, in sede di conclusioni, di riconoscere la particolare tenuità del fatto; tale richiesta tuttavia non veniva riportata nel verbale d’udienza né nella sentenza di secondo grado.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare d’ufficio l’istitu previsto dall’art. 131-bis cod. pen., atteso che la particolare tenuità del fatto er resa evidente dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito dalla quale emergeva lo scarso valore dei beni oggetto di furto (il cui valore era quantificabile in 1.000,00 euro) – nonché dall’incensuratezza dell’imputato e dall’episodicità della condotta. Evidenzia che la pluralità dei reati posti i continuazione non sarebbe espressione di una abitualità del comportamento e non escluderebbe la tenuità dell’offesa.
Il ricorrente, in ogni caso, ritiene che anche la Corte di cassazione potrebbe applicare d’ufficio l’istituto in questione, attesa la ricorrenza di tutti i neces presupposti oggettivi e soggettivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo è inammissibile.
Premesso che lo stesso ricorrente riconosce che, dagli atti, non risulta che la difesa avesse invocato, in sede di conclusioni, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., va rilevato che, in ogni caso, costituisce principio pressoché consolidato quello secondo il quale la causa di non punibilità anzidetta può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707).
Nondimeno, in sede di legittimità, la relativa doglianza deve essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e della rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Rv. 284160).
Nella specie, il ricorrente si limita ad allegare il proprio stato d’incensuratezza, l’episodicità della condotta (che, al più, potrebbe rilevare al fine di escludere la condizione ostativa dell’abitualità) e il presunto scarso valore dei beni oggetto di furto (quantificabile in 1.000,00 euro), senza confrontarsi con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata che ha escluso la speciale tenuità dell’offesa (tant’è che è stato confermato il diniego dell’attenuante di cui all’ar 62 n. 4 c.p.) e ha valutato la condotta grave, in quanto volta a incrinare il rapporto di fiducia esistente con la persona offesa.
Tali considerazioni rendono manifestamente infondata anche la richiesta di applicazione dell’istituto in sede di legittimità, che, peraltro, è preclus dall’inammissibilità del ricorso e dal fatto che la questione era deducibile nel corso del giudizio di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 31 gennaio 2024.