Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16703 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 261/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 08/04/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 5480/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 01/10/1993
avverso la sentenza del 10/12/2024 del Giudice di pace di Locri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Locri dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -siccome inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, notificatogli dal Questore di Reggio Calabria il 25 gennaio 2018 – e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa.
Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, documentalmente suffragate, inerenti il «permesso di soggiorno ottenuto successivamente» al fatto, e ulteriori circostanze quali «il matrimonio, la genitorialità, il lavoro stabile».
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, giacché gli elementi di cui sopra avrebbero dovuto essere considerati, quanto meno, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’assenza totale di motivazione sulla mancata applicazione della medesima causa di improcedibilità dell’azione penale.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’assenza totale di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , seconda proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, in tema di disciplina penale dell’immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, in caso di successiva concessione del permesso di soggiorno, solo se quest’ultima si basi su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione; solo in tale ultima evenienza può affermarsi, sia pure a posteriori , che la condotta fosse priva di valenza offensiva (da ultimo, Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, COGNOME, Rv. 284426-01). Dette condizioni, nella specie, non sono dedotte dal ricorrente, i cui rilievi sul reinserimento sociale sono assolutamente generici, in sé e quanto
alla collocazione temporale degli accadimenti che ne costituirebbero la manifestazione.
I successivi motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati.
L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, regolante il procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche ai reati in materia di immigrazione, e nella verifica dei relativi presupposti il giudice esercita un potere discrezionale, di cui egli, allorché l’istituto stesso è invocato dall’interessato, come nella specie, è tenuto a dare adeguato conto (Sez. 1, n. 20228 del 31/03/2023, COGNOME nonché, a contrario , Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230277-01), come non accaduto.
Identica assenza totale di motivazione si riscontra a proposito del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che pure era stato dalla difesa espressamente invocato.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente alla causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Giudice di pace di Locri in diversa persona fisica.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Giudice di pace di Locri in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso l’08/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME