Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato a CALARASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il gennaio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Viterbo del 24 gennaio 2022 con cui NOME era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 101,60 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in relazione all’art. 625 n. 4 cod. pen., contestando la ricorrenza della circostanza aggravante di avere agito con destrezza; violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’omessa concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 4 cod. pen. fosse già stata esclusa da parte dei giudici di merito, ed in particolare dal Tribunale di Viterbo nella sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2022.
2.2. Con riferimento, invece, all’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indic criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti ‘gli indici indicat nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024