Tenuità del Fatto per Guida in Ebbrezza: La Cassazione Fa il Punto sul Pericolo
L’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto nel reato di guida in stato di ebbrezza è un tema dibattuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione non può limitarsi al solo tasso alcolemico, ma deve considerare l’intera condotta e il pericolo concreto che ne deriva. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono al marzo 2018, quando l’uomo veniva sorpreso alla guida della sua auto in piena notte (alle ore 3:10 circa) con un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l alla prima prova e 0,92 g/l alla seconda, quindi superiore al limite di 0,8 g/l che fa scattare la sanzione penale. A suo carico veniva contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta di Applicazione della Tenuità del Fatto
La difesa dell’imputato lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la condotta tenuta avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità, tale da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte: Perché la Tenuità del Fatto è Stata Esclusa?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel ragionamento logico e coerente seguito dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha confermato che, per escludere la tenuità del fatto, non è sufficiente guardare solo al valore del tasso alcolemico, seppur superiore ai limiti di legge. È necessario, invece, un’analisi complessiva delle circostanze concrete del reato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i seguenti elementi:
1. Le modalità della condotta: L’imputato non si era limitato a guidare con un tasso alcolemico illegale, ma lo aveva fatto di notte, su una via principale.
2. La violazione delle regole di circolazione: La sua guida non rispettava le norme ordinarie del Codice della Strada.
3. L’elevato grado di pericolo: L’insieme di questi fattori (ebbrezza, notte, strada principale, guida imprudente) aveva generato un pericolo concreto e significativo per l’incolumità pubblica.
Questi elementi, complessivamente considerati, delineano un quadro di gravità incompatibile con il riconoscimento del beneficio della particolare tenuità dell’offesa. Il ricorso, non confrontandosi con questa solida motivazione, è stato quindi giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è un automatismo legato al superamento di poco della soglia di punibilità. Il giudice deve sempre effettuare un giudizio complessivo sulla condotta dell’imputato. La pericolosità della guida, le circostanze di tempo e di luogo, e il potenziale danno a terzi sono tutti fattori determinanti.
Di conseguenza, anche un tasso alcolemico nella fascia più bassa di rilevanza penale può non essere sufficiente per ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. se accompagnato da una condotta di guida che mette a repentaglio la sicurezza stradale. La decisione comporta, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sua colpevolezza.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di guida in ebbrezza?
Può essere esclusa quando le modalità complessive della condotta, come guidare di notte su una via principale e senza rispettare le regole della circolazione, determinano un elevato grado di pericolo per l’incolumità pubblica, a prescindere dal fatto che il tasso alcolemico sia di poco superiore alla soglia.
Quali elementi specifici ha considerato la Corte per valutare la pericolosità della condotta?
La Corte ha considerato il tasso alcolemico superiore ai limiti di soglia, le modalità della condotta (guidare un’automobile), le circostanze di tempo (di notte) e di luogo (su una via principale), e il mancato rispetto delle ordinarie regole della circolazione stradale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si ravvisi un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Palermo, in data 13 Settembre 2022, ha parzialmente riformato la sentenza, emessa in data 8 Luglio 2020 dal Tribunale di Termini Imerese, di condanna alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 400,00 di multa, in ordine al reato di cui all’ar 186, comma 2, lett. b), 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), poiché circolava alla guida dell’autovettura Alfa 156 in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di aver commesso il fatto nella fascia oraria notturna (alle ore 3.10 circa); fatto commesso in Valledolmo in data 29 marzo 2018.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censure già considerate e disattese dalla Corte ch Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione della condizione di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,89 gil alla prima prova e di 0,92 g/I alla seconda prova), superiore ai limiti di soglia, nonché delle modalità della condotta dell’appellante, consistenti nel condurre un’automobile, in una via principale e di notte, senza rispettare le regole ordinarie della circolazione stradale, determinando un elevato grado di pericolo per l’incolumità pubblica.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente