Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME( MOLDAVIA) il 15/06/1963
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmen riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Livo del 16 gennaio 2023 con cui COGNOME lune era stato dichiarato colpevole dei re di cui all’art. 186 bis, co. 1 e 2 C.d.S., confermando nel resto.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazi con riferimento all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui al 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità d causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giud tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibil dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valut previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’e del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/ Venezia, Rv. 275940).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla ba dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimit non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posta sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la rel motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettu infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensiv condotta, la circostanza che l’imputato abbia guidato un mezzo pesante su una stra ad alta percorrenza procedendo a zig zag. Si tratta di circostanze indiscutibil significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall’art. 13 pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto c ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis co apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatt cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contradditt e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 13 pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il rich sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego del concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice pr in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valuta (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 d 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).AI fine d ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti lim a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anch un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).Tanto premesso, la Corte di appello, con motivazione conforme ai principi e non illogica, non ha concesso le circostanz attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi positivi valorizzabili e condotta da quest’ultimo tenuta, essendosi l’imputato rifiutato di sottoporsi più all’accertamento mediante etilometro. Il ricorrente non si confronta dunque co l’apparato argomentativo, con cui erano GLYPH illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ‘spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle arritnende.
Così deciso in Roma il 12 dicembrg 3 9343iT Il C sigli re estensore, GLYPH IA
Il re idente