Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato in LIBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA
fissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Le tte le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato dell’articolo 14, comma 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine del Questore di Brescia di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, riconoscendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Osserva che il giudice di pace è in corso in erronea applicazione delle norme penali e in vizio di motivazione per assoluto difetto della stessa, non avendo motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti per la declaratoria di non punibilità, peraltro confondendo quella prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non applicabile ai reati giudicati dal giudice di pace, con quella dell’art. 34 d.lgs n. 274 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice di pace di Brescia ha prosciolto l’imputato ritenendo sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, richiamando, nella motivazione, la disposizione di cui all’articolo 131-bis, cod. pen. e, nel dispositivo, quella dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
2.1. In proposito, deve evidenziarsi che il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’art.131-bis cod. pen. e l’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, 271587).
3.2. In disparte la non contestata possibilità di applicare al reato di cui all’art 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998 la causa di esclusione della
procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del veda Sez. 1, n. 10275 del 16/01/2020), non può farsi a meno di rilevare che sentenza impugnata, come correttamente denuncia il pubblico ministero ricorrente, non deduce alcuna specifica situazione di fatto che il giudice a considerato nel riconoscere la causa di non punibilità.
La sentenza va annullata con rinvio al medesimo ufficio giudiziario che giudicherà, con persona fisica diversa, attenendosi al seguente principio di di «nel procedimento innanzi al Giudice di pace non si applica la causa dì no punibilità della particolare tenuità del fatto di Cili all’art. 131-bis cod. pen. esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invec applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n in relazione alla quale è necessaria una adeguata motivazione che ne metta in lu la concreta applicabilità».
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Brescia in diversa persona fisica.
Così deciso il 28 marzo 2024.