Tenuità del Fatto e Giudice di Pace: La Cassazione Fissa i Paletti
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio cruciale nel diritto penale, specificando i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace. Questa decisione chiarisce in modo definitivo che tale istituto non può essere invocato in questo specifico contesto processuale, delineando anche i confini del ricorso in Cassazione per tali sentenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali emessa dal Giudice di Pace di Foggia. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata in appello dal Tribunale della stessa città. L’imputato, non rassegnandosi alla duplice condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la questione della tenuità del fatto giudice di pace
Il ricorrente ha basato la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due argomenti principali:
1. La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione di legge per non aver concesso la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ovvero la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da giustificare l’applicazione di questo istituto, che avrebbe portato all’estinzione della punibilità.
2. L’Erronea Valutazione delle Prove
Con il secondo motivo, l’imputato contestava l’inosservanza della legge in relazione all’affermazione di responsabilità. In particolare, si criticava la valutazione delle prove e l’attendibilità attribuita alla persona offesa, sostenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore nel ricostruire i fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa delle norme processuali che regolano i giudizi di competenza del Giudice di Pace.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno affermato che è manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sentenza n. 53683 del 2017), la quale ha stabilito in modo inequivocabile che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di una scelta legislativa specifica che crea un micro-sistema normativo autonomo per questa giurisdizione.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. I giudici hanno osservato che, sebbene il ricorso fosse presentato come una violazione di norme processuali, in realtà celava un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, ovvero un ‘vizio di motivazione’. Tuttavia, l’art. 39-bis della Legge n. 274/2000 limita strettamente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro le sentenze pronunciate in grado d’appello per i reati di competenza del Giudice di Pace. Tali motivi sono circoscritti esclusivamente alle violazioni di legge previste dall’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, escludendo quindi la possibilità di contestare il ragionamento del giudice sui fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, consolida il principio secondo cui la difesa basata sulla tenuità del fatto non ha spazio nei procedimenti davanti al giudice di pace. In secondo luogo, riafferma la natura del giudizio di Cassazione come un giudizio di legittimità e non di merito, specialmente nel contesto delle sentenze emesse dalla giurisdizione di pace, dove il legislatore ha previsto un filtro ancora più stringente per l’accesso alla Suprema Corte. Gli imputati e i loro difensori devono quindi essere consapevoli che le strategie difensive e i motivi di impugnazione devono essere attentamente calibrati in base alle specifiche regole procedurali applicabili.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per un reato di competenza del Giudice di Pace?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha confermato che l’istituto previsto dall’art. 131-bis del codice penale non è applicabile nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace.
Perché il motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, in realtà, contestava il merito della decisione (un vizio di motivazione) e non una violazione di legge. La legge limita i motivi di ricorso in Cassazione per le sentenze del Giudice di Pace, escludendo la possibilità di un riesame dei fatti.
Quali sono i limiti per ricorrere in Cassazione contro una sentenza d’appello relativa a un reato giudicato dal Giudice di Pace?
In base all’art. 39-bis della L. 274/2000, il ricorso è consentito solo per i motivi previsti dall’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, che riguardano specifiche violazioni di legge e non la valutazione delle prove o la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
a norma dell’art. 52 d.igs. 196103 in quanto:
sul ricorso proposto da:
ORDINANZA
disposto d’ufficio
13 a richiesta di parte
imposto dalla legge
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 12/10/1989
avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.R
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che, quale giudice dell’appello, ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Foggia di condanna per il reato di lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683, del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole dell’inosservanza della legge in relazione all’affermazione di responsabilità e, in particolare, circa l’erronea valutazione delle prove e la ritenuta attendibilità della persona offesa – è inammissibile in quanto, seppure presentato come inosservanza di norme processuale, in realtà deduce un vizio di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, in forza di quanto previsto dall’art. 39-bis L. 274/2000, ai sensi del quale contro le sentenze pronunciate in grado d’appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.
196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consi liere estensore
Il Presidente