Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre per cassazione per mezzo del difensore d’ufficio contro la sentenza della Corte di appello di Roma, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 21 settembre 2022 all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma. Con la sentenza confermata in appello, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen per essersi impossessato (in concorso con NOME) di 54 capi di abbigliamento del valore di 1.336 euro che sottraeva dagli scaffali di un grande magazzino-
Col primo motivo, il difensore del ricorrente, non avendo depositato unitamente al ricorso l’elezione di domicilio dell’imputato chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. ma la questione non è rilevante. Secondo un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando e il Collegio condivide, infatti, anche se fa genericamente riferimento all’ «atto di impugnazione» “, la disposizione di cui all’art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. ha una operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l’onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del «decreto di citazione a giudizio», adempimento previsto solo per il giudizio di appello. Peraltro, poiché la disposizione prevede che l’impugnazione sia inammissibile se l’onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso: Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285525; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass.).
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha respinto la richiesta avanzata dall’imputato considerando significativi della non minima offensività del fatto: il valore delle merci sottratte (1.336 euro); la circostanza che l’imputato sia stato inseguito a bloccato da un sorvegliante; la constatazione che i beni sottratti (54 capi di abbigliamento) non erano certamente destinati a sopperire a bisogni primari. Tale motivazione non può essere censurata perché non presenta profili di contraddittorietà o illogicità evidente. Ed invero, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente asportò numerosi capi di abbigliamento passandoli alla originaria coimputata che materialmente occultò la refurtiva sotto i propri abiti e ha così implicitamente escluso la sussistenza della attenuante atteso che, per giurisprudenza costante, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata. a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, ma si risolve invece in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere gSte sore