Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Pompei il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 del Tribunale di Torre annunziata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, che ha prosciolto ex art. 131bis cod. pen. NOME COGNOME, tratta a giudizio per rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’aver agito su bene destinato a pubblico servizio.
Ricorre contro detta sentenza il pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, che deduce violazione di legge perché il proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. non è consentito per il reato ascritto alla COGNOME, che ha un minimo
edittale pari a tre anni di reclusione, a dispetto del limite inferiore massimo previsto dal nuovo testo della disposizione, che è di due anni di pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dal momento che l’art. 131 -bis , comma 1 cod. pen. prevede che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto può essere disposto quando il reato per cui si procede sia punito con una pena detentiva che, nel minimo, sia contenuta nei due anni.
È evidente, dunque, che la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge, perché la COGNOME era stata tratta a giudizio per il reato di furto contrassegnato da due aggravanti ad effetto speciale, di cui si tiene conto nella determinazione della pena, come prevede l’ art. 131bis , penultimo comma, cod. pen.; il minimo edittale previsto dall’art. 625, ultimo comma, cod. pen. per il furto pluriaggravato è di tre anni di reclusione, il che impedisce di accedere alla formula di proscioglimento prescelta dal Giudice monocratico.
Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica ex art. 623, lett. d), cod. proc. pen. Non si tratta, infatti, di ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. -che implicherebbe che il rinvio conseguente all’annullamento fosse verso la Corte di appello -dal momento che il pubblico ministero, oggi, dopo l’interpolazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non ha più il potere di proporre appello avverso una sentenza per reato per cui l’azione penale deve essere esercitata con citazione diretta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME