Tenuità del Fatto Evasione: La Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto evasione è un tema di grande interesse pratico. Con l’ordinanza n. 10743 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti di questo istituto, chiarendo quando la condotta di chi si allontana dagli arresti domiciliari non può essere considerata di lieve entità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Condanna per Evasione
I fatti alla base della pronuncia riguardano un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione.
Contro la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze su due punti principali: la presunta erronea valutazione della sua responsabilità e, soprattutto, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione si fonda su una duplice valutazione: da un lato, la natura dei motivi del ricorso, ritenuti non consentiti in sede di legittimità; dall’altro, la correttezza della motivazione della Corte d’Appello riguardo alla non applicabilità della causa di non punibilità.
Le Motivazioni: Genericità dei Motivi e la Tenuità del Fatto Evasione
La Corte Suprema ha esposto chiaramente le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Queste ragioni meritano un’analisi approfondita.
Genericità del Ricorso e Questioni di Fatto
Il primo profilo di criticità riscontrato dai giudici di legittimità riguarda la natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Cassazione ha sottolineato che le argomentazioni sulla responsabilità erano generiche e, di fatto, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti del processo.
Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di essere un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere l’accaduto, ma è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di sollevare questioni di merito equivale a presentare un motivo inammissibile.
La Durata dell’Allontanamento Esclude la Minore Offensività
Il punto centrale della decisione riguarda la tenuità del fatto evasione. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa doglianza manifestamente infondata.
I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando elementi concreti che ostacolavano un giudizio di minore offensività del fatto. In particolare, è stata valorizzata la durata dell’allontanamento constatato. Questo elemento è stato considerato sufficiente per escludere che il comportamento potesse essere qualificato come particolarmente tenue, e quindi per negare l’applicazione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di rivalutare i fatti. I motivi generici o fattuali sono destinati all’inammissibilità.
In secondo luogo, fornisce un criterio concreto per valutare la tenuità del fatto evasione: la durata dell’allontanamento è un fattore decisivo. Una fuga prolungata, anche se non di giorni, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare un’offensività non lieve del reato, impedendo così l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto deve essere ancorata a elementi specifici e concreti della condotta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e sollevavano questioni di fatto relative alla responsabilità, non consentite in sede di legittimità, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte d’Appello aveva correttamente motivato che la durata dell’allontanamento costituiva un elemento concreto ostativo a un giudizio di minore offensività del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in l’atto, quello sulla responsabilità, e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024