Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21300 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata il 04/05/1962 in Francia avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma h confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stat condannata alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui 385 cod. pen., perché, ristretta in regime di arresti domìciliari con bracc
elettronico, si allontanava dall’abitazione un’ora e venti minuti prima dell’orario stabilito per la celebrazione dei funerali della suocera, alla cui partecipazione era stata autorizzata nei limiti del suddetto orario. La Corte escludeva altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. “trattandosi di una condotta di rilevante allarme sociale, rivelatrice della mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità”.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il profilo della denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Con memoria in data 2 maggio 2025 il difensore ha ribadito le doglianze esposte nel ricorso.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è fondato.
La Corte di merito ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente, conclusivo rilievo: “… trattandosi di una condotta di rilevante allarme sociale, rivelatrice della mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità”.
Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia in una pretesa e apodittica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe così implicita, sulla base del mero titolo del reato, in ogni ipotesi di allontanamento dagli arresti domiciliarí.
La Corte del merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta,
all’esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un’offensività mi
(Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; n. 18332 del
29/03/2022, P.G. c. Vasile; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv.
279311).
2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvi per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 06/05/2025