Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., perché arbitrariamente si allontanava dal luogo ove era ristretta in regime
di arresti domiciliari, escludendo altresì che il fatto potesse qualificarsi particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
Il difensore dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il duplice profilo dell’omessa valutazione delle ragioni dell’allontanamento (l’essersi recata presso un Commissariato di P.S. per chiedere di rientrare in carcere), implicanti assenza di dolo e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per l scarso allarme sociale della condotta.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. ottobre 2020, n. 137, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento all’elemento psicologico del reato, le conformi decisioni dei giudici di merito risultano coerenti con il principio giurisprudenziale per il qua “integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio” (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118-01; Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274295).
Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato.
La Corte di merito, pur ribadendo l’apprezzamento favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente rilievo: “avendo la prevenuta disatteso a un obbligo fondamentale della misura auto custodiale, così manifestando una personalità allarmante e non rispettosa di provvedimenti coercitivi che avrebbero richiesto massima diligenza nell’attuazione”.
Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia nell’affermazione di una pretesa natura ostativa
della violazione degli obblighi fiduciari inerenti alla misura custodiale domiciliare che sarebbe così implicita, sulla base del mero titolo del reato, in ogni ipotesi d violazione dell’art. 385, terzo comma, cod. pen.
La Corte del merito ha, in effetti, omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, i giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando qua parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Principi, questi, declinati e rilevanti anche con riferimento allo specific reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all’esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; n. 18332 del 29/03/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279311).
4. Ritiene, quindi, il Collegio che sia necessario, con riferimento al caso di specie, rivalutare l’eventuale ricorrenza della causa di non punibilità, fissandone l’ambito di applicazione anche alla luce dei rapporti (di contiguità, di parzial sovrapposizione) con la disposizione di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen., la cui ratio legis è quella di consentire alle forze di polizia il ripristino dello sta di detenzione domiciliare, consentendo alle stesse di risparmiare tempo e risorse di personale altrimenti necessari per il ristabilimento coattivo (Sez. 6, n. 29935 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283721).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al fine d integrare la circostanza attenuante speciale del delitto di evasione, è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell’ordine, senza la necessità di verificare la spontaneità de comportamento, o l’eventuale influenza di sollecitazioni, consigli o diffide, atteso che lo scopo della previsione è il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, ottenuto senza dispendio di energie da parte delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003, COGNOME, Rv. 224043).
Sotto diverso profilo, infatti, risulta pacifica l’equiparazione tra costituzione in carcere in senso proprio e quella eseguita presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto dell’osservanza e delle prescrizioni degli arres domiciliari o che comunque hanno l’obbligo di tradurre l’evasore in carcere (Sez.
6, n. 4957 del 21/10/2014, Comandatore, Rv. 262154; Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260433), senza che possa in senso contrario ostare il movente all’origine di tale comportamento materiale, la cui rilevanza è già compiutamente apprezzata dalla legge. Si tratta, infatti, di una circostanza di natura oggettiva che attiene al tempo, al luogo e ad una delle possibili modalità riparatrici dell’azione tipica penalmente rilevante e trova, pertanto, applicazione al verificarsi della condotta materiale espressamente descritta dalla legge (costituzione in carcere) o di quella individuata dall’ interprete come equivalente alla stessa.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 05/07/2024