Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il 04/08/1993
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato NOME colpevole dei reati previsti dall’art. 385 c.p. (capo a) e dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 (comma b), condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. pe reato di cui al capo a), e con il secondo motivo, in ordine alla responsabilità penale per il b). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di p di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito una puntuale e logica motivazione (foglio 2) linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudizio sulla tenuità richie valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che te conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del gr di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 de 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto di escludere l’applicabilità della di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di evasione, eviden la circostanza che l’imputato, uscendo dalla sua abitazione, avesse portato con sé l stupefacente e la rilevante somma di denaro, non risultando pertanto attendibile giustificazione fornita (uscita momentanea finalizzata a prelevare una bicicletta in garage), anzi confermando la connotazione negativa della condotta dell’imputato il quale, in spregi assoluto di ogni regola, ha contestualmente violato gli obblighi imposti e commesso un reat (foglio 2).
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso la tesi sostenuta da difesa della destinazione ad uso personale dello stupefacente rinvenuto, dando conto degli elementi di prova in senso contrario.
In particolare la Corte ha evidenziato che dalla perquisizione personale risultava c l’imputato fosse in possesso di cinque involucri di cocaina e della somma contante di eur 1.400,00, e poiché l’imputato era appena uscito di casa, è stato escluso che fosse alla rice di stupefacenti per farne uso personale ma, al contrario, che avesse violato gli obblighi imp proprio al fine di cedere a terzi il quantitativo di cocaina. Peraltro, il rinvenimento n stanza di un bilancino di precisione e di involucri della stessa tipologia di quelli rinv
• GLYPH
tasca all’imputato, è stato logicamente ritenuto confermativo della la destinazione a terzi an del quantitativo di marijuana (foglio 2).
4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pridete