Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2862 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME 01PCJJS nato a ROMA il 22/02/1973
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermat sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2023, con la quale NOME era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecen multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.2. Violazione di legge in ordine all’eccessività del trattamento sanzionato
In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configura della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecu della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma prim pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumib dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valu previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’ del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno dì pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12 Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri d all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice dì m conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrett infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensi condotta, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputata, i permettono di qualificare tale condotta come abituale, nonché le modalità della s e il comportamento susseguente al reato (l’imputata è riuscita a fuggire c refurtiva, la quale non è mai stata restituita, lasciando emergere ass resipiscenza e pentimento). Si tratta di circostanze indiscutibilmente signif rientranti tra í parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen. P la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed ade
anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. app dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rien nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo com anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudi del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attr l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei c indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quando quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata corrett giustificata in riferimento alla gravità del fatto (desunta dalle caratte dell’azione, nonostante lo scarso valore della refurtiva) e alla marcata capac delinquere dell’imputata, correlata all’esistenza di molteplici precedenti penali avendo peraltro essa tratto alcuna remora o responsabilizzazione dalle pluri carcerazioni subite. Va ricordato che costituisce approdo consolidato de giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento de circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice co l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertit modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489
01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anch Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte di appello, conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenua generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statui relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacat legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustif la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a rea l’adeguatezza della pena irrogata in concre
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 – 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 – 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, la negativa personalità dell’imputata e il comportamento aggressi conseguente al reato.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.