Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Santo Domingo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Asti assolveva l’imputato COGNOME NOME dai reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Secondo l’imputazione, il COGNOME il 18 aprile 2020 aveva usato violenza nei confronti di due carabinieri, per opporsi a costoro che lo avevano sottoposto a controllo in relazione alla inosservanza della normativa restrittiva per il
contenimento della pandemia “Covid 19”, chiedendogli di esibire i documenti per la sua identificazione, divincolandosi dalla presa degli operanti (capo A); nonché si era rifiutato di fornire ai carabinieri nella suddetta circostanza i documenti dichiarare le sue generalità (capo B).
Il Giudicante riteneva i fatti di particolare tenuità, come confermava anche la incensuratezza dell’imputato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., avendo il Tribunale applicato la disposizione nonostante la previsione ostativa per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., quando “il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
All’epoca della commissione del fatto (18 aprile 2020) era vigente la disposizione dell’ad 131-bis cod. pen. che considerava l’offesa non di particolare tenuità “nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modd. dalla legge 8 agosto 2019, n. 7).
Tale disposizione è stata in seguito interpolata dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modd. dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, che ha così indicato le fattispecie ostative: “ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio dell proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343”.
Quest’ultima versione è stata ripresa nel nuovo testo dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs n. 150 del 2022 (se pur diversamente sistemat anche alla luce delle ultime novelle della I. 14 luglio 2023, n. 93.
Le modifiche apportate al testo vigente all’epoca del fatto hanno determinato una più selettiva esclusione della causa di non punibilità nei casi di cui agli articol 336, 337 e 341-bis cod. pen., ritenendo non più sufficiente la mera qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e richiedendo che deve trattarsi “di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, evidentemente a tutela di quei soggetti ritenuti più esposti alle suddette condotte.
Ebbene, anche considerando la più favorevole disciplina, contenuta nella versione da ultimo vigente, rispetto a quella applicabile all’epoca del fatto, la qualifica dei soggetti passivi (un maresciallo dei carabinieri e un carabiniere semplice nell’esercizio delle loro funzioni – ovvero di controllo dell’osservanza delle misure di contenimento della pandemia nella prima fase dell’emergenza “Covid 19”) rendeva nel caso in esame in ogni caso inapplicabile la causa di non punibilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., come dedotto nel ricorso.
Ne consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, in quanto il Tribunale è incorso nella denunciata violazione di legge.
Va disposto il rinvio al giudice competente per l’appello, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e rinvia per nu9yoiudizio su tale reato alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 7/05/2024.