Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Durata del Reato Fa la Differenza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della pena. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la durata di un reato, come l’occupazione abusiva, è un elemento decisivo per escludere questo beneficio. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici (artt. 633 e 639-bis c.p.) emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, riconosciuto colpevole di aver occupato abusivamente un immobile, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un vizio di motivazione generico sulla sua responsabilità e, soprattutto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le doglianze della difesa. L’analisi dei giudici si è concentrata sui due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, con cui la difesa contestava la ricostruzione della responsabilità penale e la mancata considerazione dello stato di necessità, è stato giudicato ‘del tutto generico ed aspecifico’. In pratica, l’imputato non ha formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione vaga che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
La Particolare Tenuità del Fatto e la Durata dell’Offesa
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo. La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato di lieve entità. La Corte di Cassazione, però, ha pienamente condiviso la valutazione già espressa dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato che l’occupazione abusiva si era protratta per almeno quattro anni. Una condotta illecita così prolungata nel tempo non può, secondo la Corte, essere qualificata come ‘tenue’. La persistenza nel tempo della violazione della legge è, al contrario, un chiaro indice della gravità dell’offesa e dell’intensità del dolo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta: la valutazione sulla tenuità dell’offesa è un giudizio di fatto che spetta ai giudici di merito e che non può essere sindacato in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una logica e coerente argomentazione. La Corte d’Appello aveva correttamente identificato nella durata quadriennale dell’occupazione l’elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La persistenza dell’illecito dimostra una lesione del bene giuridico tutelato (il diritto di proprietà e il pacifico godimento del bene) non trascurabile, ma al contrario significativa e protratta. Pertanto, l’offesa non può essere considerata minima.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non basta che il reato sia formalmente di modesta entità. È necessaria una valutazione complessiva che tenga conto delle modalità della condotta, del danno o pericolo cagionato e dell’intensità della colpa o del dolo. In questo contesto, la durata del reato permanente, come l’occupazione abusiva, assume un peso decisivo. Una condotta illecita che si protrae per anni manifesta una volontà criminale e un’offesa ai beni giuridici che sono incompatibili con il concetto di ‘particolare tenuità’. La decisione serve da monito: la persistenza nell’illecito aggrava la condotta e preclude l’accesso a benefici pensati per offese realmente marginali.
L’occupazione abusiva di un immobile per un lungo periodo può essere considerata un reato di ‘particolare tenuità del fatto’?
No, la Corte ha stabilito che un’occupazione abusiva protratta per almeno quattro anni non può essere considerata un’offesa di lieve entità, escludendo così l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano infondati: il primo, relativo alla responsabilità, era troppo generico e non criticava specificamente la sentenza d’appello; il secondo, sulla tenuità del fatto, si scontrava con la corretta motivazione dei giudici di merito, che avevano giustamente considerato la lunga durata dell’occupazione come indice di gravità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2374 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/4/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitt cui agli artt. 633,639 bis cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo che denunzia il vizio di motivazione con riguardo all’affer responsabilità per l’addebito ascritto è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di censura in relazione alle valutazioni rassegnate da Corte di merito alle pagg. 3-5, con particolare riguardo all’insussistenza dei presupposti stato di necessità.
2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen., avend la Corte di merito (pag. 5) argomentato circa l’impossibilità di ravvisare la tenuità dell a fronte di un’abusiva occupazione protratta per almeno quattro anni, valutazione in ques sede insindacabile e non contrastata da pertinente confutazione difensiva.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente