Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 aprile 2021, con cui SEintagata NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con sospensione della patente di guida per anni uno, in relazione al reato di cui all’art. 189, co. 6, C.d.S.
Il COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impuqnazione.
2.1. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.2. Violazione di legge relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Con riferimento al primo motivo di ricorso,, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 de 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, d conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività dell condotta, ha reputato decisive le non minimali lesioni cagionate (trauma cranico,
policontusioni e poliescoriazioni) guaribili in giorni quindici e con invalidità al lavo di giorni sette.
La difesa sottolinea la natura non ostativa al beneficio dei precedenti penali del COGNOME, non confrontandosi con l’articolato apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata.
4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza a numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, iebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce soprattutto del grave precedente penale, della macroscopica imprudenza nella condotta di guida (urto dello scooter da tergo e da destra) e del repentino allontanamento dal posto del COGNOME senza soluzioni di continuità.
La difesa si limita a sminuire la gravità delle conseguenze lesive subite dalla persona offesa ed a sottolineare la carenza di pericolo per la medesima in ragione della presenza in strada di un notevole numero di persone che avevano potuto immediatamente assisterla, dati fattuali logicamente ritenuti subvalenti dalla Corte di merito.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non suss stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.