Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/05/1991
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune ex art. 62 n. 4 cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Milano che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarate inammissibile.
2.1. La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato -con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto- la tesi difens secondo cui la mancata quantificazione del principio attivo presente nella sostanza stupefacente non avrebbe consentito di provare la pericolosità della stessa per la salute pubblica.
I giudici del gravame del merito hanno dato conto, nel caso di specie, della complessiva gravità del fatto che esclude la sussistenza dell’ indice-criterio dell’oggettiva particolare tenuità dell’offesa, viste sia le modalità della condotta, sia l’ tità del pericolo cagionato (si veda sul punto pag. 7 della sentenza impugnata).
In primo luogo, sulla base delle analisi effettuate sulla sostanza stupefacente in sequestro (c.d. droga sintetica inclusa della Tabella I del D.P.R. n. 309/1990), è stato ritenuto che il fatto commesso dal ricorrente non potesse essere identificato come lieve; in secondo luogo, la ripetitività della condotta del ricorrente rica vabile anche dal casellario giudiziale, esclude la possibilità di ritenere che si tra di un evento circoscritte.
Ancora, la Corte milanese opera nel solco del consolidato orientamento secondo cui la lieve entità (lel reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. sono due fattispecie differenti e l’appl cazione della prima non implica quella della seconda. Ciò perché si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai
fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modali e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572-01 che, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen.).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita d gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
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2..2. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 4
cod. pen.
La Corte territoriale si è mossa nel solco della richiamata e costante giurispru- denza di legittimità secondo cui, da un lato, la circostanza attenuante del lucro e
dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile co la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990,
dall’altro lato, nessun automatismo nel riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 62, n. 4, c.p. consegue alla qualificazione del fatto nell’ipotesi liev
cui all’art. 73 comma 5 T.U. Stup., dovendo il giudice valutare, ai fini del ricono- scimento della circostanza attenuante, sia l’entità del lucro perseguito o effettiva-
mente conseguito dall’agente sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso pro- dotto dalla condotta considerata, con la precisazione che tale ultimo elemento va
inteso alla stregua di evento in senso giuridico, comprendente qualsiasi offesa pe- nalmente rilevante, la quale si riveli di tale particolare modestia da risultare “pro
porzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si propo- neva di conseguire o ha in effetti conseguito (in ultimo Sez. 3 n. 13659/2024).
Nel caso di specie, motivatamente, la Corte milanese ha ritenuto che non si ravvisano gli estremi dell’attenuante in esame, in ragione sia del carattere non trascurabile del potenziale lucro ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente trattandosi di droga cd. sintetica venduta in un mercato di nicchia sia delle modalità complessive della condotta che denotano un particolare allarme sociale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/04/2025