Tenuità del Fatto: Quando la Condotta Aggressiva la Esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, volta a escludere la sanzione penale per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione del comportamento dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10755/2024) offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di condotte aggressive e precedenti violazioni.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. I ricorrenti contestavano la decisione dei giudici di merito su due punti principali. In primo luogo, lamentavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, uno dei due chiedeva il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e una precedente condanna per evasione, risalente a molti anni prima.
La Corte d’Appello aveva già respinto tali richieste, confermando la condanna di primo grado. I ricorrenti, non soddisfatti, hanno quindi portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso.
L’Analisi della Corte sulla Tenuità del Fatto
Il principale motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Cassazione. La Corte ha pienamente condiviso le argomentazioni dei giudici di merito nel negare l’applicazione della tenuità del fatto. La decisione si fonda su due elementi cruciali:
1. Le modalità della condotta: I giudici hanno sottolineato che, al momento del controllo da parte dei Carabinieri, i ricorrenti li avevano aggrediti. Questo comportamento, di per sé, denota un’offensività che non può essere considerata minima. L’aggressione a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni è un fattore che aggrava la percezione della condotta, escludendola dall’ambito della non punibilità.
2. I precedenti dei ricorrenti: La sentenza di primo grado aveva già evidenziato come i due soggetti si fossero resi responsabili, in passato, di molteplici violazioni delle prescrizioni imposte loro dal Tribunale di Sorveglianza. Questo dato è stato ritenuto significativo per dimostrare una tendenza a non rispettare le regole e, di conseguenza, per escludere la natura occasionale e tenue del comportamento contestato.
Il Rigetto della Continuazione tra Reati
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della continuazione con un vecchio reato di evasione, è stato respinto. La Corte ha giudicato la motivazione della Corte d’Appello immune da censure. I giudici di merito avevano escluso la possibilità di riconoscere un’unitarietà del disegno criminoso tra i fatti attuali e una condanna per un reato commesso quasi trent’anni prima (nel 1994). La grande distanza temporale e la probabile diversità della natura dei reati hanno reso impossibile configurare quella programmazione unitaria che è il presupposto indispensabile per l’applicazione della continuazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le motivazioni sono chiare e dirette: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa della condotta e della personalità dell’imputato. L’aggressione verbale o fisica nei confronti delle forze dell’ordine è un elemento che, da solo, può essere sufficiente a escludere il beneficio. Allo stesso modo, la presenza di precedenti violazioni specifiche, anche se non formalmente ostative, contribuisce a delineare un quadro di non meritevolezza. Il rigetto della richiesta di continuazione conferma, inoltre, la necessità di un legame concreto e cronologicamente plausibile per poter parlare di ‘medesimo disegno criminoso’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto è una misura eccezionale, riservata a situazioni in cui l’offesa al bene giuridico protetto è veramente minima e il comportamento dell’autore risulta del tutto occasionale. La presenza di elementi come la violenza, anche se di lieve entità, verso le forze dell’ordine o una storia di inosservanza delle prescrizioni giudiziarie, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale istituto. La decisione serve da monito, sottolineando che il rispetto per l’autorità e la condotta complessiva del reo sono fattori determinanti nel giudizio penale.
La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta in caso di aggressione alle forze dell’ordine?
No, secondo questa ordinanza, l’aggressione ai Carabinieri durante un controllo indica un’offensività della condotta che supera la soglia minima richiesta per l’applicazione di questo beneficio, rendendola incompatibile.
I precedenti di una persona influenzano la valutazione sulla tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha considerato rilevante il fatto che i ricorrenti si fossero già resi responsabili di altre violazioni delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. Questo elemento, pur non essendo un ostacolo assoluto, contribuisce a delineare un profilo di non occasionalità del comportamento e a escludere la particolare tenuità.
È possibile ottenere il riconoscimento della continuazione tra un reato attuale e uno commesso molti anni prima?
È estremamente difficile. La Corte ha ritenuto infondata la richiesta, confermando la decisione di appello che escludeva l’unitarietà del disegno criminoso, a causa del notevole lasso di tempo trascorso (un fatto del 1994 rispetto a quello attuale) e della diversa natura dei reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a RAVANUSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
!)
OSSERVA
( letti GLYPH ricors9 proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, posto che le modalità della condotta non denotano una minima offensività della condotta, avendo la Corte d’appello condivisibilmente sottolineato che, all’atto dei controllo da parte dei Carabinieri, i ricorrenti li aggredivano, inoltre, nella sentenza di primo grado si dà atto che i ricorrenti si erano già resi responsabili di più violazioni delle prescrizioni imposte nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza;
ritenuto che l’invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e la precedente condanna per evasione emessa nei confronti di COGNOME (nel 2001 per un fatto del 1994) è manifestamente infondato, risultando immune da censure la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere l’unitarietà del disegno criminoso;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi deva i és’sere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH P. Q. M.
4
Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensare .
Presidente
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