Particolare Tenuita del Fatto: Quando l’Aggressione di Gruppo Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19531/2024) ha ribadito i limiti di questo beneficio, chiarendo come la modalità dell’azione, specialmente se connotata da brutalità e commessa in gruppo, possa precluderne il riconoscimento.
I Fatti di Causa
Il caso in esame trae origine da una condanna per il reato di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) emessa dal Tribunale di Verona e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ricorrendo in Cassazione, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A sostegno della sua tesi, evidenziava la propria incensuratezza, la non abitualità della condotta e l’esiguità del danno provocato alla persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato un vizio procedurale, definendo il motivo di ricorso generico e indeterminato ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. L’imputato, infatti, non aveva specificato gli elementi concreti a sostegno della sua censura, limitandosi a contestare la valutazione dei giudici di merito senza contrapporre argomentazioni specifiche.
Le Motivazioni: la pericolosità sociale dell’azione di gruppo e la valutazione del fatto
Entrando nel merito della questione, la Cassazione ha avallato pienamente il ragionamento della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano sottolineato la ‘brutalità dell’aggressione’, interrotta solo grazie all’intervento provvidenziale dei Carabinieri. Questo elemento è stato ritenuto cruciale.
La Corte ha stabilito che la partecipazione dell’imputato a un’aggressione di gruppo contro una singola vittima esprime una ‘particolare pericolosità sociale’. L’aver fatto ‘gruppo’ non è un dettaglio trascurabile, ma una modalità della condotta che aggrava il fatto e ne esclude la tenuità. La valutazione richiesta dall’art. 131-bis non può limitarsi al solo esito finale (l’entità delle lesioni), ma deve abbracciare l’intera dinamica dell’azione criminosa. La brutalità e la sproporzione di forze tra gli aggressori e la vittima sono indici di una gravità che trascende la soglia della ‘particolare tenuità’.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza fornisce un’importante chiave di lettura sull’applicazione della particolare tenuità del fatto. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
1. Valutazione complessiva: Ai fini del riconoscimento dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve considerare non solo il danno cagionato, ma tutte le modalità della condotta, inclusa la brutalità e la natura collettiva dell’azione.
2. Pericolosità sociale: L’agire in gruppo contro un soggetto inerme è sintomo di una pericolosità sociale che è intrinsecamente incompatibile con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma.
3. Limiti del beneficio: L’incensuratezza dell’imputato non è sufficiente a garantire l’applicazione del beneficio se la condotta è di per sé grave. La norma non è un automatismo, ma richiede un giudizio bilanciato che tenga conto di tutti gli indici di gravità del reato.
In definitiva, la Cassazione conferma un principio di rigore: la giustizia non può chiudere gli occhi di fronte a episodi di violenza connotati da una dinamica di sopraffazione, anche se le conseguenze fisiche finali possono apparire contenute.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere concessa per il reato di lesioni aggravate?
Sì, in linea di principio, ma la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva del caso. Come dimostra questa ordinanza, se le lesioni sono il risultato di un’aggressione brutale e di gruppo, il beneficio viene escluso a causa della particolare pericolosità sociale manifestata dagli autori del reato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto non specificava in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto su cui si basava la critica alla sentenza impugnata, non consentendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Cosa significa che l’aggressione di gruppo manifesta una ‘particolare pericolosità sociale’?
Significa che agire in gruppo contro una sola persona è considerato un comportamento particolarmente grave. Questa modalità di azione rivela una maggiore capacità a delinquere e una maggiore intimidazione nei confronti della vittima, elementi che sono contrari al concetto di ‘tenuità’ del fatto richiesto dalla legge per la non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in ordine al reato di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 cod.pen.)
Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta l mancata motivazione circa la sua colpevolezza e la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. stante l’incensuratezza, la abitualità nonché l’esiguità del fatto reato – è generico per indeterminat perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercita il proprio sindacato.
La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici (pag.6) ha evidenziato la brutalità dell’aggressione fermata solo dall’arrivo dei Carabinieri partecipazione dell’imputato all’aggressione, pertanto, non può essere qualific ai sensi dell’ari 131 bis cod.pen. in ragione della particolare pericolosità s espressa da tutti i concorrenti nella stessa e che hanno fatto “gruppo” contr singola persona offesa.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigli GLYPH estensore