Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39647 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FILIPPI NOME, nata a Ixelles (Bel) il DATA_NASCITA;
nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Ruvo di Puglia (Ba) il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Na:dò (Le) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4547/22 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 16 giugno 2022
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il I PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili;
sentiti, altresì, per la ricorrente parte civile COGNOME NOME, NOME COGNOME, del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di RAGIONE_SOCIALE, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso e, per l’im COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di Roma, che invece ne chiede la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 16 giugno 2022, emessa in sostanziale riforma della sentenza pronunziata il precedente 24 febbraio 2021 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, visto l’art. 131-bis cod. pen., ebbe ad assolvere COGNOME NOME e NOME dalla imputazione loro ascritta – avente ad oggetto, quanto al primo, il reato di cui all’art. 171 della legge n. 633 de 1941 per avere, secondo l’ipotesi accusatoria, trascritto e diffuso, senza alcuna autorizzazione da chi ne avrebbe potuto disporre né citando la fonte da cui aveva attinto, una parte di un’opera dell’ingegno (nella specie il libro recante il titolo “Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di RAGIONE_SOCIALE” scritto da NOME) tutelata ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore, e, quanto alla seconda, il reato di cui all’art. 595, comm primo e terzo, cod. pen., per avere offeso, tramite la pubblicazione su un profilo recante il nome “RAGIONE_SOCIALE” ospitato sulla piattaforma informatica denominata Facebook, frasi ingiuriose rivolte alla predetta COGNOME con la formula “per particolare tenuità del fatto”.
Con la medesima sentenza la Corte ambrosiana ebbe, altresì, a disporre la “revoca (del)le statuizioni civili”, già disposte con la riformata sentenza emessa dal giudice del primo grado, aventi ad oggetto la condanna al ristoro dei danni civili patiti dalla COGNOME per effetto dei due fatti ritenuti costit reato, nella misura di euri 3.000,00 quanto al COGNOME e di euri 2.500,00 quanto alla NOME, oltre al pagamento delle spese di costituzione e difesa affrontate dalla parte civile.
Avverso la predetta sentenza ha, ora, interposto ricorso per cassazione la sola costituita parte civile.
Questa ha affidato le proprie censure a tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo è stata lamentata la ritenuta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta ricorrenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso stigmatizza l’avvenuta affermazione delle condizioni per la riconoscibilità del beneficio in questione che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato attribuito ai due imputati in violazione di legge.
Con il terzo motivo, infine, è stata dedotta la violazione di legge che minerebbe la legittimità della sentenza impugnata nella parte di essa in cui è
stata disposta la revoca delle statuizioni civili a suo tempo poste dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a corredo della sentenza da quello emessa.
In data 10 marzo 2024, in previsione di una precedente udienza cui il processo è stato chiamato, il difensore della parte civile ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e la nota spese.
Con nota in data 21 maggio le conclusioni della parte civile sono state reiterate dal medesimo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminando congiuntamente i primi due motivi di impugnazione, entrambi afferenti, sia pure sotto due distinti profili, all’avvenuta attribuzion in favore di ciascuno dei due imputati per i reati loro contestati del beneficio della non punibilità stante la ritenuta particolare tenuità del fatto secondo l previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen., osserva il Collegio che l impugnazione presentata dalla parte civile è, quanto ai due motivi ora in esame, inammissibile.
Come, infatti, è stato, condivisibilmente rilevato da questa Corte, è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione alla statuizione di non punibilità, atteso che questa no produce alcun effetto pregiudizievole per il danneggiato dal reato nel giudizio civile secondo quanto previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 maggio 2018, n. 21906, rv 273310; analogamente anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 marzo 2018, n. 13801, rv 272838).
E’ invece ammissibile, ed anche fondato, il successivo motivo di impugnazione avente ad oggetto l’avvenuta revoca da parte della Corte territoriale delle statuizioni civili a suo tempo disposte a carico dei prevenut da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, quanto al caso di specie si rileva che la Corte di appello, una volta dichiarata la non punibilità dei prevenuti rispetto alle imputazioni loro contestate, ha, sic et simpliciter, disposto la revoca delle statuizioni civili a suo tempo prese dal Tribunale in occasione dell’avvenuta affermazione della penale responsabilità degli imputati.
Una tale pronunzia, oltre ad essere priva di qualsivoglia motivazione, appare essere anche in contrasto logico con la previsione contenuta nell’art. 651-bis cod. proc. pen., ed in contrasto espresso con l’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., come integrato per effetto della sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale.
Con riferimento alla prima delle due norme indicate, introdotta a seguito della novella apportata al codice di rito con il dlgs n. 28 del 2015, e pertanto ampiamente in vigore al momento in cui è stata pronunziata la sentenza della Corte ambrosiana, in forza della quale, avendo piena efficacia nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio, quanto all’accertamento del fatto ed alla s illiceità penale la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto (circostanza questa, sia detto, sebbene di passaggio, che rende singolare l’utilizzo da parte della Corte territoriale peraltro avallato dalla puntuale previsione legislativa, si veda, infatti, l’a 530, comma 1, cod. proc. pen. – della espressione “assolve” in luogo di quella “proscioglie” – più correttamente evocata proprio nel testo dell’art. 651-bis cod. proc. pen. in caso di applicazione della causa di non punibilità ora in discorso – nel dispositivo della sentenza ora impugnata), si osserva come debba ritenersi che il giudice penale il quale, in un giudizio in cui vi sia sta costituzione di parte civile, abbia pronunziato sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. sia legittimato – ove non s voglia introdurre una ingiustificata diseconomia giudiziaria imponendo alla parte che ha chiesto nel corso del giudizio penale di essere ristorata dal danno da essa patito per effetto del fatto commesso di ricominciare un autonomo giudizio civile risarcitorio – comunque a provvedere anche in merito alla regolazione, nell’ipotesi in cui gli stessi siano stati introdotti attravars costituzione di parte civile fra le tematiche oggetto del giudizio, degli interess civili connessi al fatto di reato sottoposto alla sua attenzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla seconda disposizione si rileva che quella legittimazione derivante dalla razionale interpretazione della disposizione precedentemente indicata, ha ora trovato una sua più stringente vincolatività per effetto della citata sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale con la quale è stata espressamente dischiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-b del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.
In questo senso si è, peraltro, già espressa questa Corte laddove ha puntualizzato che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunziarsi sulle domande presentate dalla parte civile (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 15 dicembre 2023, n. 50235, rv 285671).
Nei limiti di cui sopra, cioè in relazione all’avvenuta immotivata revoca delle statuizioni civili a suo tempo disposte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché si provveda nuovamente alla regolazione degli interessi civili coinvolti dai fatti per i quali vi è sta processo penale.
Nella occasione il giudice del rinvio deve essere senz’altro individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello posto che l’accertamento che quello sarà chiamato a svolgere – proprio in forza della ricordata previsione di cui all’art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficaci preclusiva quanto all’accertamento del fatto ed alla sua rilevanza penale della sentenza dichiarativa dell’avvenuto proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. degli imputati dalle accuse loro mosse, divenuta sul punto definitiva per effetto della mancata impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa – non avrà ad oggetto tematiche connesse alla fondatezza o meno delle accuse a suo tempo formulate a carico dei prevenuti (d’ora in poi convenuti nel giudizio civile) nell’ambito del giudizio penale celebrato a loro carico essendo queste, oramai, definitivamente accertate (nel senso del rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. qualora l’annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l’azione civile non dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali, si vedano: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 aprile 2022, n. 15216, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 luglio 2019, n. 31921, rv NUMERO_DOCUMENTO; in senso, tuttavia opposto, sostenendosi l’incondizionato rinvio al giudice civile, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 marzo 2023, n. 11341, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 settembre 2020, n. 28848, rv 279599). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sede di rinvio saranno anche definiti gli aspetti concernenti il regolamento delle spese di questo giudizio, oltre che di quello da cui è scaturita la sentenza ora impugnata.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideyte