Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUNGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP del Tribunale di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udita l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada, per la particolare tenuità del fatto.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, il COGNOME, alla guida di una bici da corsa di proprietà altrui, trovandosi in prossimità del sistema semaforico posto all’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO a Bologna, alle ore 3, 55 circa del 4.12.2021, urtava, forse con l’intenzione di immettersi sulla pista
ciclabile, contro il palo di sostegno dello stesso semaforo, il quale si trovava sulla destra del marciapiede. All’incidente aveva assistito una persona, poi sentita come teste, la quale aveva riferito che l’uomo in bici si sarebbe schiantato contro il palo del semaforo posto sulla destra del marciapiedi. In seguito all’incidente, il COGNOME riportava lesioni per la cura delle quali veniva ricoverato presso l’Ospedale Maggiore, veniva sottoposto ad accertamenti sanitari urgenti anche relativi al tasso alcolemico, con esito positivo. In particolare, il tasso di alcol nel sangue era risultato pari a 2,01 gr/l.
Ciò premesso, il Gup ha dichiarato la responsabilità dell’imputato, alla luce dell’attendibilità dell’analisi effettuate a seguito di prelievo avvenuto nell’immediatezza del ricovero e successivamente refertate, sia in ordine al profilo della colpa, giacché si era messo alla guida della bici dopo aver assunto alcol in misura superiore al consentito. Tuttavia, pur accertata la condotta contestata, considerato lo stato di incensuratezza e che con l’incidente l’imputato aveva causato danno solo a sé stesso, ha ritenuto il fatto lieve, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., assolvendo l’imputato per tale ragione.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto appello, censurando la ritenuta responsabilità sotto il profilo della prova dello stato di ebrezza contestato, affermato dal Tribunale sulla scorta dell’incertezza in ordine all’effettivo orario di esecuzione del prelievo ematico, vista la indicazione oraria presente sul referto, distante circa dieci ore dal momento del sinistro. A fronte di tale incertezza si sarebbe dovuto procedere all’acquisizione di ulteriori prove, anche indiziarie. In senso opposto, invece, si era acquisita solo la dichiarazione neutra del testimone che aveva visto l’imputato procedere in modo normale.
La Corte di appello di Bologna ha trasmesso a questa Corte l’impugnazione proposta dal COGNOME, sottolineando che, secondo quanto dispone l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., all’imputato non è consentito appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in esito al giudizio abbreviato.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale, ai sensi dell’art. 611, comma 1 ter cod.proc.pen., come modificato dal d.l. 29 giugno 2024 n. 89, conv. dalla legge 8 agosto 2024 n. 120, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, in ordine alla inappellabilità della sentenza di primo grado, si ribadisce, come da ultimo affermato da Sez. 4, n. 27684 del 9/07/2025,
non mass., alle cui motivazioni si rinvia in piena adesione, che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità del fatto, sebbene contraddistinta da alcune peculiarità, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento.
Con l’art. 131-bis cod. pen., infatti, il legislatore ha introdotto una causa di non punibilità, per come si desume non solo dalla rubrica legis, ma anche dal tenore letterale del comma 1 della medesima disposizione. Coerentemente, il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamente previsto, tra i casi di proscioglimento, dall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «il reato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per un’altra ragione». Ancor più esplicita è la previsione di cui all’art. 651-bis cod. pen., che nel regolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso riferimento alla “sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto”. Che si tratti di una sentenza di proscioglimento è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284685 – 01; Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 – 01). 3. Da questa prima conclusione discende l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Va rilevato, inoltre, che sussiste l’interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza dichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod.pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651 bis cod. proc. pen.); 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis , comma terzo, cod. pen. (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877).
Essendo stata impugnata una sentenza inappellabile il gravame è stato quindi trasmesso a questa Corte: allorché, infatti, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve infatti limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas
impugnationis , consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr., Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01; conf., Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 – 01).
Venendo all’esame della doglianza, il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che le dichiarazioni del testimone sulla dinamica dell’incidente, nonché l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica derivante dalle analisi effettuate nell’immediatezza del ricovero, seppure refertate alcune ore dopo, non lasciavano dubbi sulla responsabilità penale relativa al reato contestato.
Con la memoria integrativa per il giudizio di cassazione, ribadita con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G., il ricorrente insiste nella tesi che non sarebbe stato accertato l’orario effettivo in cui fu effettuato il prelievo, giacché è certo solo che alle ore 4,57 gli operanti richiesero il prelievo e solo dopo nove ore dopo fu emesso il referto indicante il tasso alcolemico.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Le doglianze del ricorrente si incentrano essenzialmente su un dato fattuale – la divaricazione temporale tra il cessare della condotta di guida e l’esecuzione del prelievo ematico – e su una enunciazione giuridica, ovvero che siffatta divaricazione non consentirebbe di accertare il tasso alcolemico del guidatore al tempo della cessazione della condotta di guida.
Quanto al primo aspetto, va dato atto all’imputato che la collocazione del prelievo ematico alle ore 4,57 è frutto di una deduzione del giudice, che dalla circostanza per la quale il ricovero avvenne d’urgenza a seguito dell’intervento del 118, fa derivare che il prelievo ematico venne eseguito nel medesimo contesto e quindi esso pure alle ore 4,57. E ciò pur se il referto dell’analisi del sangue indica quale orario delle 13,07.
Orbene, a fronte di tali dati è certamente da escludere l’esistenza di un travisamento della prova, perché non si tratta di una errata percezione del significante ma di una valutazione degli elementi disponibili, correttamente assunti nella loro materialità, secondo una massima di esperienza esplicitamente enunciata dal giudice, ovvero che il prelievo ematico venne effettuato nell’immediatezza della presentazione del ricorrente al pronto soccorso, secondo una prassi sempre osservata di pronta esecuzione di tutti gli accertamenti routinari.
Si tratta di un giudizio non manifestamente illogico e quindi non censurabile in sede di legittimità. Resta pertanto acquisito che il campione di sangue esaminato fu prelevato al COGNOME a poco meno di un’ora dall’incidente e non a distanza di diverse ore, come sarebbe secondo la prospettazione difensiva.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 2 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Dovere