Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 852 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 852 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nato a Mesoraca il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della pena. lette le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato le condanne inflitte nei loro confronti dal Tribunale di Crotone con sentenza emessa in data 10 novembre 2023 per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e 44 d.P.R. 380/2001.
I ricorrenti, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi -identici nella loro formulazione-, lamentano violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La difesa ha evidenziato che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva esclusivamente in considerazione della natura permanente del reato contestato e della mancata sottoposizione a sequestro del terreno e della sopraelevazione abusiva, affermazione ritenuta erronea dalla difesa in quanto smentita dal contenuto del verbale di sequestro eseguito dai Carabinieri RAGIONE_SOCIALE in data 16 settembre 2020 e puntualmente inserito nel fascicolo del dibattimento.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata alla demolizione dell’abuso edilizio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generico il relativo motivo di appello,
senza considerare le argomentazioni contenute nei motivi aggiunti tempestivamente depositati.
l ricorrenti, con il terzo motivo del ricorso proposto dal COGNOME ed il quarto motivo proposto dal COGNOME, lamentano violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione sarebbe apparente essendosi limitati i giudici di appello ad affermare la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, senza tenere conto di quanto argomentato dalla difesa in ordine all’incensuratezza degli imputati ed alla ritenuta minima offensività della condotta contestata.
Il solo COGNOME lamenta, infine, violazione dell’art. 175 cod. pen. nonchØ carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della pena.
La Corte distrettuale si sarebbe limitata a definire tale richiesta inammissibile perchØ presentata con i motivi nuovi di appello depositati il 13 marzo 2025 e, quindi, tardivamente; tale affermazione non terrebbe conto del principio di diritto secondo cui l’invocato beneficio può essere direttamente disposto dal giudice di legittimità, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
I difensori dei ricorrenti, in data 26 novembre 2025, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere accolti per le ragioni che seguono.
1.Il primo motivo dedotto dai ricorrenti Ł fondato.
Correttamente le difese hanno posto in rilievo che la Corte territoriale ha respinto l’istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. muovendo da un unico argomento, ossia dal presupposto – rivelatosi non corretto – della perdurante permanenza dei reati ascritti al capo di imputazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Ne deriva una motivazione viziata sul piano giuridico, poichØ ancorata a un dato fattuale non corrispondente alle emergenze processuali.
Invero, la lettura del verbale di sequestro, allegato ai ricorsi e già acquisito al fascicolo del dibattimento, attesta in modo univoco che la permanenza delle condotte contestate ai ricorrenti risultava già cessata alla data del 16 settembre 2020, allorquando le opere edilizie abusive e il terreno illecitamente occupato venivano sottoposti a sequestro ad opera della polizia giudiziaria.
Il Collegio intende dare continuità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati permanenti, l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Ł impedita -in ragione della persistente lesione del bene giuridico protetto- soltanto quando dagli atti non risulti l’intervenuta cessazione della permanenza (Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 262977-01; Sez. 3, n. 15029 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281606 – 01).
Ciò posto, va ulteriormente ribadito il principio per cui la permanenza dei reati di occupazione abusiva e di abuso edilizio viene interrotta dal sequestro del fondo illecitamente invaso e dei manufatti realizzati in assenza dei necessari titoli abilitativi, atteso che tale vincolo cautelare determina il venir meno della disponibilità e della concreta fruibilità dell’area in capo all’imputato (vedi Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096-01; Sez. 2, n. 11169 del 15/12/2023, COGNOME, Rv. 286045 – 01).
Ne consegue che, nel caso di specie, la permanenza dei reati di cui al capo di imputazione
deve ritenersi cessata dal 16 settembre 2020. Risulta pertanto erroneo l’assunto valorizzato dai giudici di appello al fine di escludere l’applicabilità del beneficio previsto dall’art. 131-bis cod. proc. pen.
2.L’accertato vizio di motivazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. affinchØ i giudici di appello, attraverso una corretta analisi delle risultanze processuali, possano valutare se sia riconoscibile o meno la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento della doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME