Tenuità del Fatto: Quando Gravità e Precedenti Penali Escludono la Non Punibilità
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa valutazione, confermando che la gravità della condotta e la presenza di precedenti penali sono elementi sufficienti a negare il beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. La corte territoriale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo la condotta dell’imputato non meritevole di tale beneficio. L’imputato, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, ha portato la questione dinanzi ai giudici di legittimità, sperando in un ribaltamento della decisione.
I Fatti del Caso
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio del reato commesso, il punto focale della controversia era la richiesta dell’imputato di veder riconosciuta la non punibilità del suo comportamento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che le circostanze concrete del reato fossero tali da qualificarlo come di minima offensività.
La Decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello aveva rigettato tale richiesta, fondando la propria decisione su due pilastri principali: la gravità oggettiva della condotta posta in essere e l’esistenza di un precedente penale a carico dell’imputato. Questi due elementi, secondo i giudici di merito, erano ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Tenuità del Fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la valutazione compiuta dalla Corte di Appello fosse un apprezzamento di fatto, immune da censure in sede di legittimità, in quanto basato su una motivazione completa, logica e priva di contraddizioni. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest’ultima è adeguatamente argomentata.
Il Principio di Diritto sulla Motivazione
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale. In tema di tenuità del fatto, la valutazione complessiva delle peculiarità del caso concreto, come richiesto dall’art. 133 c.p., non impone al giudice di esaminare analiticamente ogni singolo elemento. È sufficiente, infatti, che la motivazione indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per giustificare la decisione, sia essa di concessione o di diniego del beneficio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e dirette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché la decisione della Corte di Appello era fondata su “apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà e di manifesta illogicità”. La gravità del comportamento e il precedente penale sono stati considerati elementi sufficienti a escludere che il fatto potesse essere qualificato come “tenue”. La Corte ha specificato che questo tipo di valutazione, se ben argomentato come nel caso di specie, è “insindacabile” in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato respinto.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice basata su parametri concreti. La gravità della condotta e la “non occasionalità” del comportamento, desumibile anche da precedenti penali, sono fattori decisivi che possono legittimamente portare all’esclusione del beneficio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede un’attenta analisi del caso specifico, e le valutazioni di merito, se correttamente motivate, sono difficilmente scalfibili in Cassazione.
La presenza di un precedente penale impedisce sempre l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto?
L’ordinanza chiarisce che un precedente penale, valutato insieme alla gravità della condotta, è un elemento che il giudice può legittimamente utilizzare per escludere l’applicazione della tenuità del fatto. Non è un automatismo, ma un fattore rilevante nella valutazione complessiva.
Per negare la tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte di Cassazione, per motivare la decisione sulla tenuità del fatto è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti determinanti, senza la necessità di una disamina dettagliata di tutti i criteri previsti dall’art. 133 c.p.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità di un comportamento?
No, se la valutazione è correttamente motivata. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento sulla gravità della condotta è una valutazione di fatto che, se supportata da una motivazione logica e non contraddittoria, è considerata ‘insindacabile’ e non può essere oggetto di riesame dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso al:e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.);
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del precedente penale del ricorrente; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contr?.ddittorietà ‹.-· di rnanifest illogicità e perciò insindacabili in questa SC;7 1 € (vedi pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, in proposito, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen. no implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/201 RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 se embre 2024.