Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DEECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 , 624, 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen. commesso in Augusta il 24.01.2015.
Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod. pen e 62.n 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile. Sotto il primo profilo, la Corte di appello ha dato conto del fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che i fatti non fossero meritevoli di ulterior mitigazione del trattamento sanzionatorio, sicché l’esercizio del potere discrezionale che presiede a detto giudizio è stato motivato in modo adeguato. Sotto il secondo profilo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede u valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’enti1:à del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenut rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone’ Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poter discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatt Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
N
oltre che i plurimi precedenti anche per fatti specifici tale da integrare la nozione d abitualità, non può essere censurata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consi
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stensore
Il Presidente