Tenuità del Fatto e Porto d’Armi: Quando l’Art. 131-bis Non Si Applica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto nei casi di porto abusivo d’armi. La decisione chiarisce che per beneficiare dell’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, è necessario che il fatto sia preventivamente qualificato come di “lieve entità”. Vediamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
Il Caso: Porto di Coltello e la Richiesta di Esclusione della Punibilità
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello senza un giustificato motivo. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, riformando parzialmente solo il trattamento sanzionatorio.
L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, le caratteristiche della condotta avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento.
La Valutazione della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su principi giuridici consolidati. I giudici hanno sottolineato come le censure mosse dalla difesa non si confrontassero adeguatamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Il Principio di Diritto: Nessuna Tenuita Senza Lieve Entità
Il punto centrale della decisione è il nesso inscindibile tra la circostanza attenuante della “lieve entità” del fatto (art. 4, comma 3, L. 110/1975) e la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il mancato riconoscimento dell’attenuante impedisce automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
In pratica, se il porto dell’arma (in questo caso, un coltello, ma il principio si applica anche a una mazza da baseball, come in un precedente citato) non è considerato di lieve entità, non può nemmeno essere giudicato di “particolare tenuità”.
Il Peso dei Precedenti Penali
Oltre all’aspetto tecnico-giuridico, i giudici di merito avevano basato la loro decisione su altri due elementi cruciali:
1. I numerosi precedenti penali dell’imputato: La presenza di condanne passate per delitti contro il patrimonio è stata considerata un indicatore di una certa pericolosità sociale, incompatibile con la valutazione di tenuità del fatto.
2. Le dimensioni del coltello: Anche le caratteristiche concrete dell’arma hanno pesato sulla decisione di escludere la lieve entità.
Il ricorso, secondo la Corte, non è riuscito a contestare efficacemente questi argomenti, risultando quindi manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica giuridica stringente. L’istituto della tenuità del fatto è stato introdotto per deflazionare il sistema penale, evitando processi e condanne per fatti di minima offensività. Tuttavia, il suo ambito di applicazione è circoscritto da precisi paletti normativi e interpretativi. Nel caso del porto d’armi, la legge stessa prevede una valutazione preliminare sulla “lieve entità”. Se questa soglia minima di gravità non viene superata in senso favorevole all’imputato, è logicamente preclusa una successiva valutazione di “particolare tenuità”. La Corte ha inoltre rafforzato questa conclusione evidenziando come i precedenti penali dell’imputato e le caratteristiche oggettive del reato (la dimensione del coltello) fossero elementi ostativi già correttamente valutati dai giudici di merito. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché non ha saputo smontare questo solido impianto argomentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la strada per ottenere il proscioglimento per tenuità del fatto in materia di armi è molto stretta. Non è sufficiente che il reato contestato preveda una pena edittale compatibile con l’art. 131-bis c.p. È indispensabile, in primo luogo, che il fatto possa essere qualificato come di “lieve entità”. In assenza di tale presupposto, e in presenza di elementi negativi come i precedenti penali, le possibilità di veder accolta la richiesta di non punibilità sono praticamente nulle. La decisione serve come monito: la valutazione sulla gravità del fatto, nel contesto specifico del porto d’armi, precede e condiziona quella sulla sua tenuità.
Quando si può escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di porto d’armi?
Secondo la Corte, la punibilità può essere esclusa solo se il fatto è considerato di lieve entità. Se la circostanza attenuante della “lieve entità”, prevista dall’art. 4, comma 3, della Legge 110/1975, non viene riconosciuta, è preclusa la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.
Avere precedenti penali influisce sulla concessione della tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha confermato che i precedenti penali dell’imputato, in particolare per delitti contro il patrimonio, sono un elemento rilevante che i giudici devono considerare per escludere l’applicazione della causa di non punibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non ha affrontato adeguatamente le motivazioni della sentenza precedente, la quale aveva escluso la “lieve entità” basandosi sia sul principio di diritto che la lega alla tenuità del fatto, sia sui precedenti dell’imputato e sulle dimensioni del coltello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CURSI il 06/02/1970
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello;
letto il ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
letta la memoria del difensore;
rilevato che:
le censure possono essere esaminate congiuntamente afferendo al medesimo tema della citata causa di non punibilità e non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975;
ritenuto che:
deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02; ; conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925);
i giudici di merito, al fine di pervenire all’esclusione della causa di non punibilità, hanno anche richiamato i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio che gravano sull’imputato, oltre che le dimensioni del coltello e non risulta che il ricorso e la successiva memoria si siano adeguatamente confrontati con tali argomenti della decisione;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/1272024