Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TROPEA il 29/04/1998
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13.11.2024, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, rideterminando la pena inflitta COGNOME Simone in mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada, confermando nel resto la sentenza appellata e concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
Avverso tale pronuncia ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo motivazione mancante ed illogica ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazion all’esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’applicazione dell’istituto base di soli due elementi – l’elevato tasso alcolemico e l’aver provocato un incidente stradale senza adeguata motivazione, omettendo di considerare la non abitualità della condotta delittuosa.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità previs dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione comples congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrez del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativ motivazione non presenta discrasie di ordine logico.
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. bis c.p. sulla base di una valutazione complessiva che ha valorizzato: il rilevante tass alcolemico rinvenuto nel sangue (2,95 gr/l), di molto superiore ai limiti previsti quale so minima penalmente rilevante; le modalità dell’azione, avendo il conducente perso il controllo
del mezzo collidendo contro un veicolo in sosta; la significativa pericolosità della condot come evidenziato dal fatto di aver provocato un incidente stradale.
Tali elementi, valutati unitariamente, denotano la non esiguità del comportamento pericoloso dell’imputato e giustificano l’esclusione della particolare tenuità del fatto.
La motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, risulta idonea a dar conto dell’it logico-giuridico seguito, evidenziando elementi fattuali specifici che, considerati nel
complesso, escludono la configurabilità della causa di non punibilità richiesta.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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