Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 15/10/1985
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di tentata truffa, ritenendo configurabile un reato impossibile per inidoneità dell’azione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della abitualità della condotta (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede un valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, dovendosi ritenere rilevanti anche i reati successivi a quello in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590). Infatti, la sentenza COGNOME con principio ribadito da Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017 – dep. 29/05/2017, RG. in proc. COGNOME,Rv. 270637, nello stigmatizzare che la nozione di comportamento abituale è diversa da quella della disciplina legale della recidiva, ha affermato che i reati da prendere in esame ai fini dell’apprezzamento della serialità dei comportamenti ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità possono essere, a differenza della recidiva che presuppone l’esistenza di precedenti condanne, anche successivi a quello sub judice. Deve perciò ritenersi che il requisito soggettivo previsto per l’applicabilità della causa di non punibilità, la cui ratio è strettamente legata al concetto di devianza non occasionale, postula una valutazione esclusivamente riferita agli illeciti penalmente rilevanti commessi dall’imputato e non già alla condotta da costui tenuta successivamente alla commissione dell’illecito (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Rv. 278391).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 5510
del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la
gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del
20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezional
del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.