Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Tricarico il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della Corte di appello di Potenza letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che confermava quella del Tribunale di Matera in data 8 gennaio 2021 con la quale gli imputati
erano stati dichiarati responsabili del delitto di calunnia, commesso con le dichiarazioni rese il 4 e il 30 novembre 2017 ai Carabinieri di Grottole e dal COGNOME ancora il 4 dicembre 2017 al P.m., accusando falsamente COGNOME NOME, fratello di NOME, del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. pur sapendolo innocente.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
Per la posizione del COGNOME deduce
1.1. violazione degli artt. 368 e 51 cod. pen., in quanto nelle dichiarazioni rese ai CC il 4 dicembre 2017 il ricorrente si limitò ad affermare che alla guida dell’autovettura vi era il fratello senza fornire altri elementi sulla condotta guida, idonei a rendere configurabile il reato di lesioni colpose, il che incide sull effettiva volontà di accusare il fratello. Oltre a tale profilo, la Corte di appello ha considerato che in dibattimento l’imputato aveva chiarito di aver indicato il fratello per il timore che l’incidente potesse avere conseguenze pregiudizievoli per sé con provvedimenti sulla patente, sicché la condotta doveva ritenersi scriminata dall’art. 51 cod. pen. in quanto non aveva voluto accusare il fratello, ma soltanto difendersi ed evitare ripercussioni negative per se stesso, non avendo alternativa diversa dalla falsa accusa.
Per la posizione del COGNOME deduce:
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte erroneamente sovrapposto le due posizioni, trascurando il dato temporale, atteso che nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni ai CC e al P.m. il COGNOME si era limitato a confermare quelle del COGNOME, il quale in dibattimento aveva affermato di aver chiesto all’amico, dopo essere stato sentito dai CC, di rendere la stessa falsa versione, sicché la mera conferma di false dichiarazioni già rese non integra il reato di calunnia già consumato;
1.3. violazione o erronea applicazione degli artt. 368 e 378 cod. pen. in quanto in base agli accordi tra i due imputati il COGNOME aveva accolto la richiesta di aiuto del COGNOME, aiutandolo a tenere ferma la versione resa. Errata è la risposta della Corte di appello relativa al concorso tra calunnia e favoreggiamento in quanto frutto di una mera valutazione in astratto e non in concreto, stante la dedotta insussistenza del delitto di calunnia;
1.4. erronea applicazione dell’art. 376 cod. pen. per avere la Corte di appello errato nel ritenere irrilevante la ritrattazione del COGNOME, che in data 20 luglio 2018 aveva dichiarato al P.m. che il giorno dell’incidente alla guida della vettura vi era COGNOME NOME e non il fratello NOME, quindi, prima che fosse promossa azione penale nei confronti di questi, che non ha subito alcun processo;
1.5. Violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto ostativa la precedente condanna a pena sospesa non essendo superato il limite di legge e, comunque, non motivato sulla prognosi negativa formulata.
Per entrambi gli imputati deduce
1.6. carenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., già formulata co memoria del 29 aprile 2023 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. in. 150 del 2022 che ne estendeva l’applicabilità anche al delitto di calunnia; nonostante la reiterazione della richiesta in sede di udienza di discussione risulta del tutto omessa ogni valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente all’ultimo motivo, inammissibili nel resto.
1.1. Il primo motivo formulato per il COGNOME è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura, sostanzialmente diretta a prospettare una questione di diritto, però fondata su una diversa ricostruzione in fatto, trascurando quanto emerge dalla sentenza di primo grado, che va letta unitamente a quella impugnata, laddove chiarisce che l’imputato, alla presenza del COGNOME, nell’immediatezza aveva indicato il fratello NOME come conducente del veicolo e questi in dibattimento aveva riferito di essere stato chiamato subito dopo il sinistro dal fratello NOME, il quale nella stessa udienza aveva ammesso di aver falsamente indicato il fratello come conducente dell’autovettura per il timore di perdere la patente.
Come già affermato sin dal primo grado di giudizio, la condotta integra il delitto di calunnia, essendo le false dichiarazioni rese nell’immediatezza e confermate in sede di indagini idonee ad indicare quale responsabile dell’incidente e delle lesioni subite dal passeggero l’innocente COGNOME NOME, passibile di essere indagato, a nulla rilevando il timore del ricorrente di vedersi revocare la patente di guida, non potendo riconoscersi a tale timore valenza scriminante, come prospettato nuovamente nel ricorso, non trattandosi di esimente contemplata dall’art. 384 cod. pen..
Non è, infatti, prospettabile l’esercizio del diritto di difesa nella condot dell’imputato, che consapevolmente ha accusato un innocente per allontanare da sé ogni possibile incriminazione, non potendo il diritto di difesa tradursi nell’accusa a carico di un innocente.
È stato affermato che le dichiarazioni accusatorie rese dall’indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art 51 cod. pen. in quanto la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, “a fortiori”, l’antigiuridicità della condott (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285637; cfr. anche Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283336 – 02, secondo cui, in tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l’esclusione di tale delitto dal novero quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cu all’art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all’esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. – altrimenti incidendosi sull’antigiuridicità dell condotta – nei casi in cui l’imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati).
A nulla rileva la mancanza di pregiudizio per l’accusato, non sottoposto a processo, essendo la calunnia reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente il pericolo dell’avvio di investigazioni e di un processo per u innocente.
2. Inammissibili sono anche i motivi formulati per la posizione del COGNOME, esaminabili congiuntamente, ugualmente diretti a proporre una rivalutazione della qualificazione giuridica della condotta attraverso una rilettura del fatto senza tener conto dei dati accertati nel corso del dibattimento ovvero dei numerosi contatti emersi dall’analisi dei tabulati tra il suo cellulare e quello COGNOME NOME nell’arco temporale intercorso tra il verificarsi del sinistro e l’arrivo dell’ambulanza, incompatibili con la indicazione di COGNOME NOME quale conducente del veicolo resa nell’immediatezza (pag. 2 sentenza di primo grado) e confermati nelle successive dichiarazioni rese ai CC e al P.m..
Elementi oggettivi, questi, che dimostrano il concorso nella calunnia ai danni dell’innocente COGNOME NOME ed escludono la configurabilità del reato di favoreggiamento personale, che la difesa fonda sulla diversa tempistica delle dichiarazioni rese ai CC, trascurando del tutto i dati prima esposti, che, invece, collocano la concorde versione resa dai due imputati nell’immediatezza dell’incidente. Conseguentemente, risulta improponibile l’operatività della scriminante per l’avvenuta ritrattazione dinanzi al P.m.
Del tutto infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, giustificato in sentenza dalla ritenuta ostatività ai sensi dell’art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen. delle pre condanne risultanti dal certificato penale.
Precisato che il giudice può- non deve- concedere il beneficio all’imputato che ne abbia già usufruito, quando la pena da irrogare, cumulata con la precedente, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., ma solo ov ritenga che l’imputato sia meritevole in concreto del beneficio sulla base della natura del reato e della sua personalità, è principio consolidato in tema di sospensione condizionale della pena, che il giudice di merito, nel valutare concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione; peraltro, anche le stesse modalità del fatto sub iudice possono indurre ad escludere il beneficio (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263534).
E’, invece, fondato il motivo comune relativo alla omessa motivazione sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. formulata con motivi nuovi, depositati e pervenuti alla Corte di appello, ammissibili a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/22 che ha ampliato la platea dei reati per quali è applicabile la norma indicata. Trattandosi di norma sostanziale, applicabile retroattivamente perché più favorevole all’imputato, la questione é deducibile per la prima volta anche in cassazione, come peraltro, già ritenuto da questa Corte.
L’omessa motivazione sulla richiesta tempestivamente formulata impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio su tale profilo.
P. Q. M.
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GLYPH Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso, 8 ottobre 2024