Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona avverso la sentenza del 26/02/2024 del giudice per le indagini preliminari pres il Tribunale di Pesaro, emessa nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nata il 18/10/1948 a Pesaro e COGNOME NOME nato il 07/12/1986 a Sassocorvaro (PU);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati, in concorso tra loro, la prima in qualità di proprietaria e committente dei lavori, il secondo in qualità di progettista, direttore dei lavori, nonché legale rappresentante dell’impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , esecutrice materiale dei lavori, dei reati di cui agli artt. 110 cod, pen., 31 e 44 comma 1, lett.b) d.P.R. 380/2001, e 110 cod.pen., 93, 94, 94 bis e 95 d.P.r. 380/2001, il solo COGNOME anche del reato di cui all’art. 481 cod.pen., pronunciava sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen., ritenuta l’offesa di particolare tenuità.
Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen..
La speciale causa di non punibilità ritenuta può venire in rilievo esclusivamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all’imputato in sede di formulazione dell’opposizione al decreto penale già emesso. Non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’articolo 129 cod.pen., in quanto esige un apprezzamento di merito finalizzato al riscontro dei suoi presupposti applicativi (Sez. 1, n. 15272 del 21/12/16; Sez. 4, n. 43874 del 6/10/2016).
La sentenza è perciò viziata perché emessa in violazione del disposto dell’art. 129 cod.proc.pen. e deve essere annullata.
2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e, cod.proc.pen..
Noto il disposto dell’articolo 546 cod.proc.pen., nel caso di specie la motivazione è carente in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. Il giudice, peraltro, ha limitato le sue valutazioni al solo aspetto del reato edilizio, trascurando completamente le altre fattispecie pure contestate e in relazione alle quali non è dato comprendere in alcun modo quali
ragioni abbiano determinato la pronuncia di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
Pur correttamente riscontrati dal giudicante presupposti soggettivi indic all’articolo 131-bis cod.pen., dalla valutazione oggettiva dei fatti per cui si pr si riscontrano elementi che non consentono di poter considerare tenue le offese bene giuridico recata dalle condotte censurate ai due imputati.
2.3. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha dedotto la fondatezza, inna tutto, del primo motivo di ricorso, invocando l’annullamento con rinvio dell sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati COGNOME e COGNOME nelle indicate qualità, realizzavano interve edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire.
Più precisamente, presentando presso il Comune di Pesaro CILAS, ove era previsto unicamente il rifacimento della copertura, effettuavano lavori di demolizione ricostruzione del manufatto accessorio -destinato a garage- delle dimension originali di metri 6.00x 4.10, realizzando un ampliamento di superficie di circa 20%, fino a metri 6.08×4,87; realizzavano modifiche della distribuzione interna con creazione di un vano tecnico in cui venivano installati componenti di impiant termoidraulico; provvedevano a predisposizione di una cucina a gas nel vano principale del manufatto; realizzavano modifiche prospettiche consistent nell’apertura di una finestra sul lato destro dell’edificio e nello sposta dell’ingresso principale dal lato sinistro verso il centro della facciata.
Interventi, tutti, svolti in assenza della preventiva denuncia dei lavori e in as del deposito degli elaborati progettuali alla competente autorità region (risultando depositata, al numero PU/1173/2022, la sola denuncia di cui all’artico 93 del d.P.R. n. 380/2001 unicamente per lavori di demolizione e rifacimento del solaio di copertura).
Inoltre, NOMECOGNOME in qualità di progettista e direttore dei rappresentava sugli elaborati grafici allegati a CILAS uno stato di fatto diffo dal vero, come apprezzabile dalla documentazione fotografica allegata al medesimo titolo edilizio; in particolare ometteva di indicare una parete diviso interna e una porta sul lato destro dell’edificio; dichiarava, inoltre, nello s progetto allegato alla predetta CILAS n. 1516/2022, di effettuare intervento manutenzione straordinaria e adeguamento sismico di parte strutturale dell’edificio (smontaggio della copertura, suo rifacimento), mentre, di fat
eseguiva o faceva eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio con ampliamento di volumetria complessiva (intervento soggetto a permesso di costruire).
Il giudice, a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in fatto escludendo dalla contestazione il cambio di destinazione d’uso del garage ampliato e dotato di una cucina a gas e di tubature idriche-, nel ritenere che le condotte contestate ai prevenuti odierni recassero al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici una offesa di particolare tenuità, ha disposto non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, per tutti i reati loro ascritti, perch non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cod.pen..
Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.; col secondo vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento.
3. Si rileva, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso.
Non ignora il collegio il precedente, costituito da pronuncia di questa sezione, n. 13081 del 1011/2024, Rv 286145-01, secondo cui «In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l’emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell’istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell’imputato.»
L’insegnamento di questa Corte è, pertanto, nel senso che pur dopo la c.d. riforma Cartabia, la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, è inappellabile, ma può essere impugnata con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284662), rispetto alla cui proposizione il Procuratore della Repubblica è certamente soggetto legittimato ex art. 608, comma 2, cod proc. pen..
Alla astratta legittimazione alla impugnazione deve, comunque, corrispondere un interesse attuale e concreto: secondo consolidato orientamento nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l’esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l’impugnazione, può raggiungersi un
risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicar futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026; Sez. 3, n. 4858 del 13/09/2016, COGNOME, Rv. 268191).
3.1. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha impugnato la sentenza, dolendos della violazione della legge penale e del vizio di motivazione per aver il giu erroneamente od illogicamente ritenuto la sussistenza dei presupposti della caus di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così dando precisa indica dell’interesse all’osservanza della disposizione violata, ulteriore rispet (mera) tutela del diritto al contraddittorio dell’imputato rispetto ad una deci sollecitata dal pubblico ministero inaudita altera parte.
Ciò premesso, questa Corte, nel suo supremo consesso, ha affermato che l’applicazione della causa non punibilità della particolare tenuità del «pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio l’accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché im l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della rife all’imputato; esso comporta peraltro effetti non integralmente liberatori l’imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche n fase dell’archiviazione del procedimento dall’art. 411, comma 1-bis, d. proc. pen. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di eme decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l’imputato ai s dell’art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportament illecito per l’ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella tratta del processo, viene attivato dall’accusa in assenza di qualunque tipo di confro preventivo con l’imputato e la sua difesa» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 Ksouri, Rv. 272715, in motivazione).
Il Collegio condivide questa valutazione e rileva che la sentenza impugnat come adottata va ritenuta illegittima in quanto affetta dalla nullità di o generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod pen., essendo stato precluso all’imputato il diritto ad esercitare il contraddi sul punto.
Si rileva, comunque, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e ribadisce, la predicabilità della causa di esclusione punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è subordinata, nelle ipotesi di viola urbanistiche e paesaggistiche, ad una valutazione olistica dell’intervento abusi
che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma, anche, altri parametri d valutazione che ne caratterizzano l’identità.
Si richiamano, al proposito, ex multis, sin da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 Ud. (dep. 27/11/2015 ) Rv. 265450 – 01, secondo cui «Ai fini della applicabili dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggis la consistenza dell’intervento abusivo -data da tipologia, dimension caratteristiche costruttive- costituisce solo uno dei parametri di valutazi assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazion dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vin la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’ope abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o i di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi em dall’amministrazione competente, , le modalità di esecuzione dell’intervento»; nello stesso senso: Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016 ) Rv. 266586 – 01 , Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 282328 – 01, tutte espressioni di un principio reiteratamente confermato fino Sez. 3, n. 33101 del 2024, non massimata, che ribadisce come «i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costi dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristic costruttive); 2. dalla destinazione dell’immobile; 3. dall’incidenza sul c urbanistico; 4. dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e consegue impossibilità di sanatoria; 5. dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva interventi preesistenti; 6. dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal difformità dallo stesso; 7. dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi eme dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 3 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del b giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incrimina consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv 271865).. Ai fini della valutazione dell gravità del fatto, affinché possa essere esclusa l’applicazione della causa di punibilità, non è necessario che tali elementi sussistano tutti, potendo il gi valutare, ai sensi dell’articolo 133 cod. pen., come dirimenti in senso negativo alcuni degli elementi anzidetti. Riassuntivamente, quando la consistenza dell’oper -alla luce dei suesposti parametri- è tale da escludere in radice l’esiguità del o del pericolo, correttamente il giudice nega l’applicazione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
282328 – 01».
Nel caso in esame, il giudice territoriale ha ritenuto la concedibilità della ca non punibilità, innanzi tutto, limitando le sue valutazioni al solo reato edi trascurando le altre fattispecie pure contestate e del tutto pretermess comunque, ha omesso la valutazione del cambio di destinazione d’uso del manufatto, del suo ampliamento, della installazione di presidi idrici e idrau prima inesistenti, meritevoli, invece, secondo quanto sopra esplicitato, di adegu apprezzamento.
L’accoglimento del primo motivo esime, in ogni caso, dal discettare in merito agli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod.proc.pen..
Così deciso in Roma il 25 settembre 2024
sigliere est.