Tenuità del Fatto per Droga: No all’Assoluzione se la Condotta è Abituale
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale, specialmente in materia di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16785/2024) offre un chiaro spaccato dei criteri che ostacolano il riconoscimento di questo beneficio. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, operando come “corriere”, è stato trovato in possesso di cocaina. L’esito del ricorso sottolinea come la tenuità del fatto droga non possa essere invocata quando emergono elementi indicativi di una non occasionalità del comportamento criminoso.
Il Caso in Analisi: Corriere di Stupefacenti e Ricorso in Cassazione
I fatti traggono origine dalla condanna di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La sua difesa sosteneva che la condotta dovesse essere considerata di minima offensività. Tuttavia, il quadro probatorio delineato nei gradi di merito era piuttosto chiaro: l’imputato non solo era stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina sufficiente per confezionare venti dosi medie singole, ma aveva anche un precedente penale specifico e aveva ammesso di agire come “corriere”, figura stabilmente dedita alla distribuzione di droga.
I Criteri per la Tenuità del Fatto Droga secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il percorso argomentativo seguito dai giudici si è basato su tre elementi chiave, ritenuti incompatibili con la nozione di “particolare tenuità”.
Il Quantitativo Detenuto
Il primo elemento valorizzato è la quantità di sostanza stupefacente. La Corte ha ritenuto che un quantitativo idoneo alla preparazione di venti dosi non fosse “trascurabile”. Questo dato oggettivo è stato considerato un primo, importante indicatore di un’offesa non minima e di un concreto pericolo per la salute pubblica.
L’Abitualità della Condotta come Causa Ostativ
L’elemento decisivo che ha portato all’esclusione del beneficio è stata però l’abitualità della condotta. L’art. 131-bis c.p. esclude espressamente la sua applicabilità ai casi in cui l’autore abbia commesso reati della stessa indole o sia un delinquente abituale. Nel caso di specie, l’imputato:
1. Era gravato da un precedente penale specifico.
2. Aveva dichiarato di essere un “corriere”, ammettendo di fatto un ruolo non occasionale ma stabile nel circuito della distribuzione di stupefacenti.
Questi due fattori, letti congiuntamente, hanno convinto la Corte che il comportamento non fosse un episodio isolato e di scarsa gravità, ma si inserisse in un contesto di delinquenza seriale.
La Decisione Finale: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Come conseguenza processuale, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua data l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda sulla manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente e logicamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. Il ragionamento del giudice di merito non è stato considerato illogico, avendo valorizzato in modo coerente tutti gli indici contrari alla tenuità del fatto: il quantitativo non esiguo di droga, l’elevato pericolo per la salute pubblica e, in modo dirimente, l’abitualità della condotta criminale. La combinazione di questi elementi rende l’offesa tutt’altro che minima e quindi non meritevole del beneficio della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione della tenuità del fatto non può limitarsi al solo dato quantitativo della sostanza detenuta, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’autore. La presenza di precedenti specifici o l’inserimento in una rete di spaccio, come nel caso di un corriere, sono elementi ostativi che precludono l’accesso all’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che la giustizia penale distingue nettamente tra il consumatore o il piccolo spacciatore occasionale e chi, invece, agisce con professionalità e continuità nel mercato illegale degli stupefacenti.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per tenuità del fatto in un reato di droga?
Secondo questa ordinanza, la tenuità del fatto è esclusa quando il quantitativo di sostanza non è trascurabile (nel caso specifico, idoneo per venti dosi), quando l’offesa crea un elevato pericolo per la salute pubblica e, soprattutto, quando il comportamento dell’imputato è ritenuto abituale.
Avere un precedente specifico per droga impedisce di ottenere l’assoluzione per tenuità del fatto?
Sì, il provvedimento chiarisce che un precedente penale specifico, unito ad altri elementi come l’ammissione di essere un “corriere”, dimostra l’abitualità della condotta, la quale costituisce una causa ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, pari a 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che deduce la mancanza d motivazione in punto di mancato proscioglimento per tenuità del fatto, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale – con percor argomentativo non manifestamente illogico – escluso l’applicabilità della speci causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valorizzando il quant non trascurabile di sostanzik stupefacente detenuto, idoneo alla preparazione venti dosi medie singole di cocaina, altresì richiamando l’elevato pericolo p salute pubblica, tale per cui l’offesa non può certamente qualificarsi in term minima offensività, e considerando, infine, l’abitualità della condotta, post l’imputato è gravato da un precedente penale specifico e ha dichiarato di ess un “corriere”, come tale stabilmente dedito alla distribuzione della sost stupefacente (cfr. ad es. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore d Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.