Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25016 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25016 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME (ANCHE PCN nato a LERCARA FRIDDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME NOME, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e per la condanna al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 21 giugno 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Patti, che aveva assolto per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione
al delitto di violazione di domicilio in danno di NOME COGNOME, per quanto in questa Sede di interesse.
I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata avrebbe dichiarato la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. relativamente a un fatto diverso da quello indicato nell’imputazione, ove agli attuali ricorrente veniva contestato l’ingresso invito domino nello studio dell’AVV_NOTAIO, mentre invece la condotta è stata collocata all’esterno, sul pianerottolo dell’abitazione. Osservano i ricorrenti che la sentenza sarebbe incorsa in una diversità del fatto lesiva del diritto di difesa.
Il secondo motivo deduce violazione di legge penale, censurando la condanna emessa dalla Corte di appello, in ordine alla refusione delle spese di secondo grado.
Rileva il ricorrente come che l’art. 578 cod. proc. pen., di stretta interpretazione, fa riferimento alle sentenze di condanna, cosicchè dal novero delle pronunce che rendono doveroso il riconoscimento delle spese deve escludersi la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
Il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi i ricorsi.
I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di seguito evidenziato.
2. Quanto al primo motivo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, rv 248051; nello stesso senso: Sez. Un. n. 16 del 19/06/1996, COGNOME NOME, rv NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in esame non si verte in tema di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma nella diversa ubicazione dello stesso, per altro già emersa nel corso dell’istruttoria di primo grado, come emerge dalla ricostruzione delle fonti testimoniali operata dalla Corte di appello, consentendosi così già in primo grado il pieno esercizio del diritto di difesa.
La difesa dei ricorrenti evidenzia come collocare la violazione di domicilio all’interno dello studio o all’esterno, determina una novità che avrebbe potuto indurre gli imputati a una diversa strategia difensiva.
D’altro canto, è vero, come correttamente afferma la Corte di appello, che la violazione di domicilio riguarda anche le «appartenenze» dell’abitazione altrui, fra le quali rientra il pianerottolo condominiale antistante la porta di un’abitazione, cosicchè commette violazione di domicilio, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, “invito domino”, all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell’abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998, COGNOME, Rv. 213418 – 01).
Si tratta, quindi, di una diversità non radicale, rispetto a quello contestata, in ordine alla quale gli imputati erano edotti fin dal primo grado, potendo esercitare il proprio diritto di difesa: cosicchè il motivo è infondato.
3. Quanto al secondo motivo, a buona ragione il difensore della parte civile richiama Corte cost. 173/2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.
Osserva la Corte costituzionale che il parallelismo tra la regola dell’estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e quella dell’efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651-bis cod. proc. pen.) – disvela un deficit di tutela per la parte civile, quando si viene a ragionare della prescrizione processuale. L’idoneità dell’istituto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno, trova infatti un limite nella impossibilità, derivante dalla norma suddetta, per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all’esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se ha un contenuto positivo di accertamento dei suoi presupposti.
E se è vero che nel processo penale l’azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, la regola posta dalla disposizione censurata però non è assoluta, ma deflette in varie fattispecie in cui si giustifica, all’opposto, che possa esservi una decisione sui capi civili, vuoi dello stesso giudice penale, vuoi in prosecuzione dell’originario giudizio penale in cui è stata azionata, dalla parte civile, la domanda risarcitoria (o restitutoria).
La logica di fondo di tali eccezioni è quella di evitare, finché possibile e compatibile con l’esito del giudizio in ordine all’azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest’ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell’onere di promuovere un nuovo giudizio. Al contrario, osserva la Corte costituzionale, una risposta di giustizia manca proprio allorché il giudice penale prosciolga l’imputato per la particolare tenuità del fatto, perché in questo caso la regola censurata non consente al medesimo giudice di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile, in contrasto con il principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, e con il canone della ragionevole durata del processo, a causa dell’arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria) (la Corte
costituzionale richiama le sentenze n. 176/2019 – mass. 41425; n. 120/2019 mass. 42379; n. 12/2016 – mass. 38706; ord. N. 279/2017 – mass. 40118).
Ne consegue che agli effetti civili la sentenza di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. equivale alla sentenza di condanna e importa tutte le conseguenze agli effetti civili.
Difatti, in modo condivisibile è stato affermato di recente che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda dì restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671 – 01).
Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha deciso in ordine alle spese di costituzione e giudizio della parte civile.
Il secondo motivo è quindi infondato.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come l’infondatezza non manifesta dei motivi di ricorso determina la rilevabilità dell’estinzione del reato per prescrizione in data 7 gennaio 2022, quindi prima della sentenza di secondo grado, considerando la sospensione di giorni 42 (il delitto è stato consumato in data 26 maggio 2014, l’estinzione a seguito di interruzione interveniva il 26 novembre 2021, alla quale va ad aggiungersi la sospensione menzionata).
Infatti, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, va rilevata d’ufficio, risultando a riguardo ostativa la sola inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266819 01).
Pertanto, va annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione agli effetti penali, mentre ne sono fatti salvi, in ragione del rigetto dei ricorsi, gli effetti civili.
Inoltre, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, gli imputati all
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rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 01/03/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente