Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mariano Comense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 del Tribunale di Monza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, cod. strada (fatto del 28.2.2021).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputat o, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata omologazione dell’etilometro.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla inutilizzabilità dello strumento etilometrico per mancanza di verifiche primitiva, periodiche e taratura.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ad accertamento effettuato senza le verifiche preliminari, prima e dopo il test strumentale.
IV) Omessa motivazione in ordine alla subordinata richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., formulata in sede di discussione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza limitatamente alla richiesta di riconoscimento dell’esimente ex art. 131 -bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Monza.
4. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo deborda nel merito e non considera che il RAGIONE_SOCIALE è legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la RAGIONE_SOCIALE e delle competenze attribuite, secondo quanto disciplinato dall’art. 379 del regolamento di attuazione del Codice RAGIONE_SOCIALE strada.
4.2. Il secondo motivo sviluppa una non consentita censura in fatto in ordine alla affidabilità dello strumento etilometrico e alle verifiche periodiche di utilizzabilità, a fronte di un accertamento del Tribunale che ha insindacabilmente appurato come dal libretto metrologico risultino effettuate le operazioni di calibratura e taratura, sia primitive sia periodiche, nei termini previsti dalla legge. L’analisi e la valutazione diretta degli scontrini attestanti le verifiche periodiche, nei termini dedotti nel mezzo di impugnazione, non è operazione ammissibile nel giudizio di legittimità poiché attiene al merito RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa.
4.3. Anche la terza doglianza svolge una inammissibile censura di merito. La sentenza impugnata osserva fondatamente che non sussiste alcun obbligo di verifica preliminare normativamente disciplinato: l’art. 5 del d.m. 196/1990 pone a carico degli agenti accertatori soltanto l’obbligo di verificare che gli apparecchi utilizzati appartengano al tipo omologato e siano in regola con le prescritte verifiche periodiche; per il resto, l’apparecchio procede in autonomia all’autodiagnosi prima di ogni prova. Neanche l’obbligo dei due minuti di intervallo affinché il test possa essere considerato valido è previsto dalla normativa ovvero dal manuale d’uso dello strumento. La Corte di cassazione, inoltre, non può essere chiamata a valutare il principio scientifico richiamato (peraltro apoditticamente) nel ricorso (legge di Henry). In ogni caso, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere RAGIONE_SOCIALE difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di
vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550 – 01), onere che nel presente procedimento non è stato assolto dalla difesa, secondo quanto riscontrato dal giudice di merito mediante una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato .
R isulta dagli atti che, in sede di discussione, la difesa dell’imputato aveva concluso anche per il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale ha omesso di motivare su tale esplicita richiesta difensiva, incorrendo nel vizio motivazionale dedotto dal ricorrente.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente l’istituto dell’art. 131 -bis cod. pen., ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME