Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 28366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 28366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Severo (Fg) il 14/12/1967
avverso la sentenza del 26/4/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/4/2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa 1’8/8/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 169, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
mancanza e contraddittorietà della motivazione; travisamento della prova. Nonostante l’espresso motivo di gravame, la Corte di appello – al pari del primo Giudice – avrebbe travisato il contenuto della determina n. 31 del 4/3/2021, indicata nel capo di imputazione, il cui oggetto non riguarderebbe affatto l’affidamento dei lavori sulla fontana (materia di una successiva autorizzazione da parte del vicesindaco del Comune), ma soltanto la fornitura dei materiali lapidei per il rivestimento del monumento. La sentenza, pertanto, avrebbe confermato la condanna dell’imputato nonostante questi non avesse mai disposto l’esecuzione dei lavori in questione;
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 169 contestato, con riguardo agli artt. 10, 13 e 21 del d. Igs. n. 42 del 2004. La sentenza non conterrebbe alcuna risposta con riguardo al terzo motivo di appello, con il quale si censurava la pronuncia di primo grado per non aver considerato che il materiale acquistato con la determina citata avrebbe riguardato lavori inerenti alla fontana e non alla statua in essa contenuta, che sola costituirebbe bene culturale, dunque da tutelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado, riconoscendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., con argomento che sfugge alla prima censura, non riscontrandosi affatto il travisamento della prova denunciato dall’imputato.
4.1 La sentenza impugnata, al pari di quella del G.i.p., ha infatti riportato in modo letterale il contenuto della determina n. 31 del 2021, assunta dal COGNOME quale responsabile del settore tecnico del Comune di Serracapriola: nel provvedimento, in particolare, si attestava “necessario ed improcrastinabile effettuare i lavori di ripristino del rivestimento del basamento di ancoraggio del monumento “Il Capriolo”. Per come ancora riportato in fatto dalla Corte di appello, inoltre, l’imputato aveva dichiarato di aver lui stesso stabilito di procedere con l’affidamento diretto dei lavori, valutando congrua una determinata offerta. Infine, il Giudice del gravame ha evidenziato – emergenza ,pacifica – che l’intervento non era stato preceduto dall’autorizzazione della competente Soprintendenza, di cui all’art. 21, comma 4, d. Igs. n. 42 del 2004, necessaria in ragione del fatto che la fontana in esame era (ed è) bene sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, stesso decreto.
4.2. La pronuncia di appello, pertanto, ha correttamente esaminato la determina n. 31 del 2021, senza alcun travisamento, peraltro riscontrando che il
ricorrente vi aveva precisato anche le ragioni dell’intervento, quale un ristagno di acqua prodotto dalle pietre di rivestimento del basamento di ancoraggio del
monumento “Il Capriolo”; tanto che, per come poi ancora riportato, lo stesso basamento, già rappresentato da un cumulo di pietre, era stato sostituito da un
piedistallo di forma parallelepipeda realizzato in pietra di Apricena.
4.3. Il primo motivo di impugnazione, pertanto, risulta manifestamente infondato, non riscontrandosi alcun travisamento della prova.
5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al secondo motivo, con il quale si censura l’omessa motivazione con riguardo alla natura del
bene oggetto dei lavori – la fontana -, che si sostiene non qualificabile in sé come bene culturale, a differenza del monumento bronzeo del “Capriolo”.
5.1. Con argomento di merito non verificabile né sindacabile in questa sede, infatti, la sentenza ha evidenziato che l’intera fontana – realizzata negli Anni 30
del secolo XX – è sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 10, comma 1, 12, comma
1, d. Igs. n. 42 del 2004; il vincolo, dunque, concerne non soltanto l’opera bronzea in sé, ma anche, con evidenza, il suo basamento, che deve integrarsi con l’altra in modo armonico e, pertanto, giustifica pari tutela.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto -il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 luglio 2025
igliere estensore