Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21900 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE DI PACE di SIENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
trtlite il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIOche ha concluso chiedendo i ku) GLYPH z e. n -·. ( 10 to GLYPH i ci ()A tliz, z , GLYPH k-C t 1 / 4 -, q. GLYPH e GLYPH J J · L I & GLYPH ( GLYPH tn GLYPH f -> c”‘^ – ( n ‘,2 – GLYPH 2. I (2. (.(p 9 t re,% n –st -k”.5 4) Dk GLYPH 1;.(1 ) u)-D 2 felo
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procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Siena ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda.
Avverso detta sentenza il suddetto propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell’art. 34 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e assenza di motivazione sulla richiesta esclusione di procedibilità di cui a detto articolo per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate.
Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il AVV_NOTAIO Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi.
Invero, il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell’art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274. Si veda al riguardo Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’art.131-bis cod.pen. e l’art.34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema
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sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).
Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l’applicazione del suddetto articolo e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di conclusioni all’udienza del 19 maggio 2023, il Giudice di pace di Siena, pur dandone atto, non si pronuncia al riguardo.
Le evidenziate carenze motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Siena in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 34 d.P.R. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Giudice di pace di Siena in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2024.