Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33861 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 934/2025
NOME COGNOME
UP Ð 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte dÕappello di Catanzaro;
nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per lÕannullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; letta la memoria depositata il 1¡ agosto 2025 dallÕavv. NOME COGNOME, che, nellÕinteresse dellÕimputato, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha assolto NOME dai reati ascrittigli in rubrica (art. 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen. per aver ricevuto i predetti capi, frutto del reato di contraffazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto) perchŽ ritenuti non punibili per la particolare tenuitˆ del fatto.
Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte dÕappello, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, a mezzo del quale si deduce la radicale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, essendo, quella offerta dal Tribunale, del tutto avulsa dalla realtˆ processuale (facendosi riferimento a violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e, comunque, priva della specifica indicazione della sussistenza dei presupposti normativi della norma applicata.
Va premesso che il ricorso non è qualificabile ai sensi dellÕart. 569 cod. proc. pen., in quanto, nella formulazione introdotta con la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. preclude al Pubblico Ministero la possibilitˆ di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 (fra i quali l’art. 474, comma 2, cod. pen.), per cui, in questi casi, lÕunico strumento dÕimpugnazione riconosciuto alla parte pubblica è il solo ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, lÕorgano della pubblica accusa, in mancanza di esplicita limitazione, è legittimato a dedurre tutti i motivi indicati nellÕart. 606 cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029).
2. Ci˜ considerato, il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha motivato la sussistenza della ritenuta causa di non punibilitˆ evidenziando lÕincensuratezza dellÕimputato e la lieve entitˆ delle violazioni accertate, ;
circostanze del tutto incoerenti con i dati processuali (essendo stato lÕimputato giˆ condannato in via definitiva per fatti analoghi) e con le contestazioni mosse (che attengono al commercio di prodotti falsi e alla connessa ricettazione).
Tanto, allÕevidenza, rende l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, necessari affinchŽ lÕimpianto argomentativo offerto sia idoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione fisica.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Cos’ deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME