Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza;
lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che, con sentenza del 16 giugno 2021, aveva condannato NOME COGNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva ed applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi se di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 511. 26 luglio 1975, n. 354 e cod. pen.
Secondo l’accusa, NOME COGNOME, sottoposto al regime di semilibertà presso l’RAGIONE_SOCIALE Penitenziario di Napoli Secondìgliano, giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che prevedeva l’uscita quotidiana dall’RAGIONE_SOCIALE alle ore sette con rientro alle ore diciannove, il 22 dicembre 2019 non rientrava oltre le dodici ore dall’orario prefissato.
NOME COGNOME, per mezzo del difensore NOME COGNOME, ricorre avverso la citata sentenza deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 4, cod. proc. pen. quanto a partecipazione del Pubblico Ministero.
La sentenza – osserva la difesa – non fornisce adeguata risposta alla questione posta in appello con cui era stato rappresentato che all’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale il 16 giugno 2021 il Pubblico ministero avesse richiesto il solo ripristino della misura cautelare e la revoca del beneficio, non formulando le proprie conclusioni nel merito; nonostante il dato emergesse con chiarezza dal verbale di udienza (che si allega), la Corte di appello ha apoditticamente affermato che sia il Pubblico ministero che la difesa avessero regolarmente concluso.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha omesso di valutare i presupposti per la applicazione della citata causa di non punibilità, ritenendo fosse indifferente l’orario del rient presso l’RAGIONE_SOCIALE che si affermava fosse di alcuni minuti.
Il procedimento è trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (convertito con modificazioni nella legge del 18/12/2020 n. 176) come prorogato dall’art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione resa in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza in ragione della violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla partecipazione del Pubblico Ministero all’udienza, è infondato.
Ed invero, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) emerge che all’udienza del 21 giugno 2021 il Pubblico Ministero fosse presente e, pertanto, certamente partecipe al processo che ha, all’esito della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato, formulato delle richieste in rito.
Deve al riguardo farsi riferimento a giurisprudenza ormai datata di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui non realizza una nullità generale per difetto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero, l’essersi quest’ultimo limitato, in esito al giudizio, a rassegnare le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, in quanto il dovere di partecipazione deve essere valutato in ordine all'”an” e non al “quomodo” (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Isola, Rv. 242482).
Corretta, pertanto, risulta la parte della sentenza impugnata che dà atto delle conclusioni formulate del Pubblico ministero, essendo indifferente la natura (processuale o nel merito) delle stesse.
Deve, altresì, rilevarsi che nessun vulnus risulta essersi prodotto a discapito della difesa che, presente, ha regolarmente rassegnato le proprie conclusioni senza nulla rilevare in ordine alla questione in seguito – tardivamente – dedotta.
Fondato risulta, invece, il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’ar 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Precisata in tali termini la portata della norma introdotta dall’art. 1, comma 2, d.lgs. del 16 marzo 2015, n. 28, deve ritenersi che non pertinenti risultano le ragioni del diniego, essendosi limitata la Corte territoriale ad argomentare in merito alla sussistenza dell’ipotesi contestata ex artt. 51 I. 26 luglio 1975, n. 354 e 385 cod. pen. di cui sono stati ripercorsi gli elementi costitutivi della fattispe che risulta integrabile al decorso di dodici ore rispetto all’orario entro il qual ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno presso l’RAGIONE_SOCIALE penitenziario.
La descrizione dei presupposti in questione, se spiega le ragioni della ritenuta responsabilità, nulla dice in ordine alla dedotta particolare tenuità del
fatto ex art. 131-bis cod. pen. che, come sopra evidenziato, poggia s presupposti non presi in esame dal Collegio di merito.
Dalle evidenziate lacune consegue l’annullamento sul punto della sentenz impugnata con rinvio alla Corte di appello Napoli che si atterrà al princip diritto sopra richiamato (par. 3 del “considerato in diritto”) in ordi sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità cui all’art. 131-bis CP con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Se della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 30/05/2024.