Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Escludono il Beneficio
L’istituto della tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, evitando la punizione per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il beneficio non può essere concesso a chi manifesta un’abitualità nel commettere illeciti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri applicativi.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego del Beneficio
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, tramite il suo legale, ha lamentato davanti alla Suprema Corte una presunta violazione dell’art. 131-bis c.p. e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo di aver diritto al beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che il motivo di ricorso era “manifestamente infondato”, confermando in toto la correttezza della decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’Abitualità della Condotta come Ostacolo alla Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicazione della non punibilità basandosi su un elemento oggettivo e decisivo: l’abitualità della condotta del ricorrente.
Questa abitualità non era una mera supposizione, ma era chiaramente desumibile dai plurimi precedenti penali annotati nel casellario giudiziale dell’imputato. La legge, infatti, stabilisce che per beneficiare della tenuità del fatto, il comportamento illecito deve essere non solo di lieve entità, ma anche occasionale. La presenza di precedenti condanne dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio dell’istituto, concepito per fatti sporadici e isolati.
Le Conclusioni: l’Importanza dei Precedenti Penali
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico. La valutazione per la concessione della non punibilità per tenuità del fatto non si limita all’analisi del singolo episodio criminoso, ma richiede un esame complessivo della personalità e della condotta dell’imputato. I precedenti penali, documentati nel casellario giudiziale, diventano quindi uno strumento fondamentale per il giudice al fine di accertare l’assenza di abitualità nel comportamento. Questa decisione riafferma che il beneficio è riservato a chi commette un’infrazione lieve in un contesto di sostanziale rispetto della legge, e non a chi ha già dimostrato una propensione a violarla ripetutamente.
Cos’è la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
È un istituto previsto dall’art. 131-bis del codice penale che permette di non punire un reato quando l’offesa arrecata è molto lieve e il comportamento dell’autore non è abituale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente negato la tenuità del fatto a causa dell’abitualità della condotta dell’imputato, provata dai suoi numerosi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PORTO SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazion dell’art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al manca riconoscimento della causa di non punibilità GLYPH della tenuità del fatto manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente esclus l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione abitualità delle condotte illecite desumibile dai plurimi precedenti del COGNOME annotati nel casellario giudiziale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.