Tenuità del Danno nel Furto: Quando 200 Euro Non Sono Pochi
L’applicazione dell’attenuante per la tenuità del danno è un tema ricorrente nelle aule di giustizia, specialmente per reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante chiave di lettura, stabilendo che un valore superiore a 200 euro difficilmente può essere considerato ‘irrisorio’ ai fini della concessione del beneficio. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputata, ritenuta responsabile del reato, decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi volti a mitigare la sua posizione giuridica.
I Motivi del Ricorso: Tenuità del Fatto e del Danno
La difesa ha incentrato il proprio ricorso su due punti principali:
1. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il fatto commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno: Si lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse di speciale tenuità.
La Decisione della Cassazione sulla Tenuità del Danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa. La decisione dei giudici supremi si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito (proprio dei tribunali e delle corti d’appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Cassazione).
Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., la Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per escludere la tenuità del fatto, basandosi sul ‘rilevato disvalore oggettivo’ e sulla ‘non occasionalità della condotta’. Tali valutazioni, essendo ben argomentate, non potevano essere messe in discussione in sede di legittimità.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, riguarda l’attenuante per la tenuità del danno. La Cassazione ha ribadito che i rilievi della difesa su questo punto costituivano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero un tentativo di far rivalutare alla Corte Suprema elementi già adeguatamente ponderati dal giudice di merito. Questo tipo di contestazione è precluso nel giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si allinea con un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente negato l’attenuante evidenziando come il furto avesse avuto ad oggetto merce per un valore di ‘oltre 200 euro’.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, un simile valore non può essere considerato di ‘entità irrisoria’. Per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p., il danno patrimoniale deve essere minimo, quasi insignificante. Un importo superiore a 200 euro, invece, è stato ritenuto di per sé sufficiente a escludere tale requisito.
La decisione, pertanto, non entra nel merito della quantificazione del danno, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Avendo quest’ultima applicato correttamente i principi stabiliti dalla giurisprudenza, il suo giudizio è stato ritenuto incensurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma due principi fondamentali. In primo luogo, stabilisce un parametro di riferimento economico: un furto di beni per un valore superiore a 200 euro non consente, di norma, il riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno. In secondo luogo, ribadisce la natura del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare le prove, ma deve limitarsi a un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia è un monito sulla rigidità dei criteri valutativi per l’applicazione dei benefici di legge e sui limiti invalicabili del ricorso in sede di legittimità.
Perché è stata negata l’attenuante per la tenuità del danno in questo caso?
L’attenuante è stata negata perché il furto riguardava merce per un valore superiore a 200 euro. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, tale importo non può essere considerato di entità ‘irrisoria’, requisito necessario per l’applicazione di questo beneficio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità di tale norma con una motivazione logica e coerente, basata sul disvalore oggettivo e sulla non occasionalità della condotta. La Cassazione non può riesaminare nel merito tali valutazioni, ma solo controllarne la correttezza giuridica.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente l’entità del danno in un processo per furto?
No, non è possibile. Una richiesta di questo tipo costituisce una ‘doglianza in punto di fatto’, ovvero una contestazione sulla valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. Il giudizio della Corte di Cassazione è una ‘sede di legittimità’, limitata al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto e non al riesame dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRATO NOME nato a VIADANA il 15/10/1989
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOMECOGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della non occasionalità della condotta, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sentenza e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto merce del costo di oltre 200 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione della invocata attenuante).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore