Tenuità del danno: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il riconoscimento della tenuità del danno rappresenta un passaggio fondamentale nel processo penale, poiché può determinare una significativa riduzione della pena. Tuttavia, invocare questa attenuante richiede una strategia difensiva precisa e non basata su semplici contestazioni generiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questo specifico punto.
Il caso e la contestazione difensiva
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. La difesa sosteneva che il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa fosse di speciale tenuità e che i giudici di merito avessero fornito una motivazione illogica nel negare tale beneficio.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella genericità delle doglianze espresse dalla difesa. Nel diritto penale, non è sufficiente affermare che una motivazione sia illogica; è necessario dimostrare dove risieda l’errore di ragionamento del giudice, confrontandosi direttamente con le risultanze istruttorie emerse durante il processo.
Il concetto di tenuità del danno nel giudizio di merito
La Corte ha sottolineato che la determinazione dell’entità di un danno patrimoniale è un apprezzamento di fatto. Questo significa che spetta ai giudici di primo e secondo grado valutare se il pregiudizio economico subito dalla vittima sia effettivamente modesto. Se tale valutazione è coerente con le prove raccolte e non presenta vizi logici evidenti, la Cassazione non può intervenire per modificare il giudizio.
La tenuità del danno e il rigetto delle censure generiche
Un ricorso che si limita a rassegnare conclusioni favorevoli senza confutare analiticamente le argomentazioni della sentenza impugnata è destinato al rigetto. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità sulla base di elementi concreti, rendendo la decisione immune da censure in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura generica del ricorso. La difesa non ha offerto elementi idonei a scardinare la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano già ampiamente motivato l’esclusione dell’attenuante. La Suprema Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era perfettamente coerente con le risultanze delle indagini e del dibattimento, rendendo di fatto impossibile un nuovo esame della questione in terzo grado.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine: la valutazione sulla tenuità del danno è un giudizio di merito insindacabile se correttamente motivato. Per ottenere un esito diverso, la difesa avrebbe dovuto dimostrare una manifesta illogicità o una travisamento delle prove, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Quando si applica l’attenuante della tenuità del danno?
L’attenuante si applica quando il danno patrimoniale causato dal reato è di speciale tenuità, ovvero di entità economica estremamente ridotta rispetto al patrimonio della vittima.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che comporta la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La Cassazione può rivalutare l’entità del danno economico?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o il valore economico del danno, ma può solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49853 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49853 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno è del tutto generico la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 1 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il Consigjj.efe Estensore
Il Presicré